Nel nostro Paese è possibile operare in qualità di prestatori di servizi di valute virtuali malgrado non sia stato ancora istituito il Registro speciale presso l’Autorità di controllo indicato dalla Legge, a condizione vengano rispettate le normative antiriciclaggio.
Il nostro Paese è stato tra i primi Paesi europei a recepire la IV Direttiva europea antiriciclaggio 2015/849 inserendo gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette a carico dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali. Questo limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali , ovvero in valute aventi corso forzoso.
Anticipando, così, la V Direttiva europea antiriciclaggio, la quale ha ampliato gli obblighi antiriciclaggio a due nuove tipologie di Soggetti individuati tra i prestatori di servizi, la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e le valute aventi corso legale (Exchanger), ed i prestatori di servizi di portafoglio digitali (Custodial wallet).
La Normativa italiana prevede per questi operatori l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del Registro dei cambia valute, Registro depositato presso l’Organismo degli agenti e mediatori (Oam). Non essendo stato ancora emanato il Decreto di istituzione del Registro stesso, vi è stato un chiarimento da parte della Guardia di Finanza in materia. La stessa, infatti, ribadisce che, in attesa dell’emanazione del Decreto di attuazione del Registro speciale, i Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale potranno, comunque, operare. Ma, rientrando nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’art.3,comma5 Dlgs.231707, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati ed all’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette.