Inform@fisac maggio 2017

 

LEGGE 104: MANUALE PER RICHIEDERNE LE TUTELE

 

Per ottenere i benefici della Legge 104, si deve innanzitutto fare domanda all’Inps per il riconoscimento dell’handicap grave in capo al familiare da assistere. La procedura è piuttosto articolata e termina con il verbale
dell’apposita commissione medica: se la commissione riconosce il possesso dell’handicap grave, rilascia un certificato valido per il riconoscimento delle agevolazioni collegate alla Legge 104.

Per ottenere i permessi Legge 104 per l’assistenza del proprio familiare disabile grave, poi, è necessario inoltrare,
successivamente, una domanda all’Inps e al proprio datore di lavoro.

Certificato medico
Per poter inviare domanda all’Inps per il riconoscimento della Legge 104, è necessario innanzitutto richiedere un certificato, dal quale emerga l’esistenza di un handicap al proprio medico curante (nel certificato è indicata anche la sussistenza d’invalidità e l’eventuale non autosufficienza). L’attestazione, detta Certificato SS3, deve essere inoltrata direttamente per via telematica, dal medico all’Istituto; il medico dovrà poi consegnare una ricevuta, col protocollo d’invio, all’interessato.

È importante conservare la ricevuta col numero di protocollo, o codice univoco, in quanto questo viene richiesto al momento della presentazione della domanda all’Inps.

Domanda all’Inps
L’interessato, entro 30 giorni dal rilascio del certificato, deve inviare domanda all’Inps utilizzando le seguenti modalità:

  • sito web dell’Inps, all’interno della sezione “Servizi per il cittadino”, qualora si disponga del codice Pin;
  • Contact Center Inps Inail, raggiungibile al numero 803.164: è ugualmente necessario il possesso del Pin;
  • recandosi presso il Patronato CGIL (che si chiama INCA).

All’interno del modulo di domanda deve essere obbligatoriamente inserito il codice univoco del certificato medico, diversamente non è possibile abbinarlo alla richiesta e attenzione, il termine è perentorio, poiché dopo 30 giorni il certificato medico scade e deve essere rifatto.

Accertamenti Sanitari
Una volta terminata la compilazione della domanda, l’interessato potrà scegliere la data della visita medica; l’INPS invia anche una raccomandata, per notificare l’appuntamento.

In caso di impedimenti o imprevisti, l’interessato ha facoltà di richiedere un nuovo appuntamento; la domanda diventa, però, inefficace, qualora non ci si presenti a due convocazioni.

Se, invece, l’interessato non è in grado di presentarsi alla visita (ad esempio se il trasporto comporta rischi per
l’incolumità e per la salute), può richiedere un accertamento sanitario domiciliare: la richiesta deve essere inviata prima di 5 giorni dalla data già fissata, assieme a un apposito certificato medico.

Esito della visita della commissione
In seguito alla visita, dato che la procedura degli accertamenti sanitari è unica, la commissione medica può riconoscere, oltre al possesso dell’handicap (non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3), anche una determinata percentuale d’invalidità, o l’inabilità (cioè l’assoluta incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa) o, ancora, la non autosufficienza e la conseguente necessità di accompagnamento.

L’handicap, come anticipato, può essere riconosciuto non grave, in situazione di gravità, o superiore ai 2/3.

Il possesso dell’handicap in situazione di gravità, di per sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo assistono:

  • permessi lavorativi retribuiti, per sé stesso o per i familiari che lo assistono, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche in modalità oraria;
  • rifiuto al trasferimento e al lavoro notturno;
  • priorità di scelta nella sede, se dipendente pubblico;
  • congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nella vita lavorativa;
  • agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature, per le spese mediche e di assistenza
    specifica.

Se il disabile (invalido al 100%) ha difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti ordinari della vita, ha diritto a un assegno di accompagnamento.

Se al disabile viene riconosciuta anche l’inabilità per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ottiene il diritto alla pensione d’inabilità, se possiede almeno 5 anni di contributi versati, di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio e 5 anni di anzianità assicurativa; in mancanza, ha diritto alla sola pensione per invalidi civili totali, qualora non superi un determinato limite di reddito.

Se gli viene riconosciuta un’invalidità superiore ai 2/3, può invece aver diritto all’assegno ordinario d’invalidità, in presenza dei requisiti contributivi minimi; in loro assenza, ha diritto all’assegno d’invalidità civile, ma deve superare la percentuale d’invalidità del 74%, e non oltrepassare 4.800,38 euro annui di reddito.

Verbale
Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la Commissione medica, il personale redige un verbale elettronico, contenente l’esito dell’accertamento.

Il verbale può essere:

  • approvato all’unanimità: in tal caso, dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps, diverrà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti;
  • approvato senza unanimità; in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell’Inps potrà
    convalidarlo entro 10 giorni, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.

Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere:

  • soggetto a revisione: in tale ipotesi, l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data
    indicata nel verbale;
  • soggetto ad aggravamento: in questo caso, l’interessato potrà richiedere l’ aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.

Ricorso contro il verbale
Se l’handicap non viene riconosciuto, o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative (ad esempio non in connotazione di gravità), è possibile ricorrere contro il verbale: prima di avviare il ricorso giudiziario, però, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.

Certificato Medico
Una volta che l’interessato ha ottenuto il verbale di certificazione dell’handicap grave, è possibile che il lavoratore che lo assiste richieda i permessi (se il disabile è lavoratore, può chiedere i permessi per sé stesso).

Se la Commissione Asl, che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, non si
pronuncia, possono essere effettuati degli accertamenti provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la certificazione provvisoria ha effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica ed è utile per fruire dei permessi.

La stessa Commissione Asl, previa richiesta motivata dell’interessato, può rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo.

Domanda
Una volta ottenuta la certificazione, anche provvisoria, della disabilità, è necessario inoltrare un’apposita domanda all’Inps, per la fruizione dei permessi, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.

La domanda può essere inviata:

  • tramite i Servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’Ente (è necessario il codice Pin);
  • chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps-Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
  • tramite il Patronato CGIL (INCA).

È comunque necessario inviare una domanda anche al datore di lavoro, anche se questi non può sindacare sulla spettanza dei permessi.

Tuttavia, il datore di lavoro ha la possibilità di domandare al dipendente una programmazione dei 3 giorni di permesso, se non è compromesso il diritto di assistenza del disabile, le giornate di assenza sono individuabili ed i criteri di programmazione sono condivisi.

Inoltre, il datore ha il dovere di verificare in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei
permessi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze del disabile, che prevalgono sulle esigenze aziendali.

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