tarGet n.7 – Marzo 2021 Speciale polizze

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INVALIDITA’ – PREMORIENZA

FONDO PENSIONI MPS POST 1991

ASSICURATORE: Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.

COPERTURA: CASO MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE

ASSICURATI: Gli iscritti al Fondo in servizio.

PRESTAZIONE: In caso di decesso di un assicurato o di sua sopravvenuta invalidità permanente totale nel corso del contratto l’assicuratore Reale Mutua liquida il capitale assicurato al Fondo che, a sua volta, accrediterà sul conto pensione individuale degli interessati.

DEFINIZIONE DI INVALIDITA’: È considerato invalido permanente l’assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale, purchè vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro.

CAPITALE ASSICURATO: Viene liquidato un capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (nell’attualità 67 anni) nei seguenti importi:

 – 4.000,00 euro per età anagrafica pari o inferiore a 35 anni

– 3.000,00 euro per età anagrafica superiore a 35 anni ed inferiore a 51 anni

– 1.000,00 euro per età anagrafica pari o superiore a 51 anni

Con un capitale minimo di 5.000,00 euro.

DEFINIZIONE DI ETA’: L’età computabile degli assicurati si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.

Nella sezione “Documenti” del Fondo Pensione Complementare è disponibile il “Documento copertura assicurativa premorienza e invalidità” con i relativi richiami ai testi di polizza.

CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

 

ASSICURATORE: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA

COPERTURA: CASO MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE

ASSICURATI: ISCRITTI ALLA CASSA IN SERVIZIO – SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA

PRESTAZIONE: In caso di decesso di un assicurato o di sopravvenuta invalidità permanente totale e permanente nel corso del contratto l’assicuratore liquida il capitale assicurato alla CASSA (che  a sua volta accrediterà sul conto pensione individuale dell’interessato).

DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ: È considerato invalido permanente l’assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale, purché vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro.

CAPITALE ASSICURATO: Viene liquidato un capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (nell’attualità 67 anni) nei seguenti importi:

– 3.000,00 euro per età anagrafica superiore a 35 anni ed inferiore a 51 anni

– 1.000,00 euro per età anagrafica pari o superiore a 51 anni

Con un capitale minimo di 5.000,00 euro.

DEFINIZIONE DI ETÀ: l’età computabile degli assicurati si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno. L’età per la pensione di vecchiaia è di 67 anni.

Nella sezione “Documenti” della Cassa di Previdenza è disponibile il “Documento copertura assicurativa premorienza e invalidità” con i relativi richiami ai testi di polizza.

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