INVALIDITA’ – PREMORIENZA
FONDO PENSIONI MPS POST 1991
ASSICURATORE: Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A.
COPERTURA: CASO MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE
ASSICURATI: Gli iscritti al Fondo in servizio.
PRESTAZIONE: In caso di decesso di un assicurato o di sua sopravvenuta invalidità permanente totale nel corso del contratto l’assicuratore Reale Mutua liquida il capitale assicurato al Fondo che, a sua volta, accrediterà sul conto pensione individuale degli interessati.
DEFINIZIONE DI INVALIDITA’: È considerato invalido permanente l’assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale, purchè vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPITALE ASSICURATO: Viene liquidato un capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (nell’attualità 67 anni) nei seguenti importi:
– 4.000,00 euro per età anagrafica pari o inferiore a 35 anni
– 3.000,00 euro per età anagrafica superiore a 35 anni ed inferiore a 51 anni
– 1.000,00 euro per età anagrafica pari o superiore a 51 anni
Con un capitale minimo di 5.000,00 euro.
DEFINIZIONE DI ETA’: L’età computabile degli assicurati si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno.
Nella sezione “Documenti” del Fondo Pensione Complementare è disponibile il “Documento copertura assicurativa premorienza e invalidità” con i relativi richiami ai testi di polizza.
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
ASSICURATORE: ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
COPERTURA: CASO MORTE E INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE
ASSICURATI: ISCRITTI ALLA CASSA IN SERVIZIO – SEZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA
PRESTAZIONE: In caso di decesso di un assicurato o di sopravvenuta invalidità permanente totale e permanente nel corso del contratto l’assicuratore liquida il capitale assicurato alla CASSA (che a sua volta accrediterà sul conto pensione individuale dell’interessato).
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ: È considerato invalido permanente l’assicurato che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo definitivo ed irrimediabile la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale, purché vi sia la risoluzione del rapporto di lavoro.
CAPITALE ASSICURATO: Viene liquidato un capitale per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dal regime obbligatorio di appartenenza (nell’attualità 67 anni) nei seguenti importi:
– 3.000,00 euro per età anagrafica superiore a 35 anni ed inferiore a 51 anni
– 1.000,00 euro per età anagrafica pari o superiore a 51 anni
Con un capitale minimo di 5.000,00 euro.
DEFINIZIONE DI ETÀ: l’età computabile degli assicurati si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di 6 mesi dall’ultimo compleanno e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo compleanno. L’età per la pensione di vecchiaia è di 67 anni.
Nella sezione “Documenti” della Cassa di Previdenza è disponibile il “Documento copertura assicurativa premorienza e invalidità” con i relativi richiami ai testi di polizza.