Congedi e permessi in sintesi
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO D.L. 18 ART.23 per figli fino a 12 anni (15 gg retribuiti al 50%)
I genitori che non abbiano esaurito le spettanze massime di congedi parentali (6 mesi la madre e 7 il padre entro un massimo complessivo di 11 mesi) devono fare richiesta utilizzando la procedura standard “congedo parentale ordinario”, sul sito dell’INPS se in possesso di PIN dispositivo, o tramite i nostri patronati INCA in caso contrario. I congedi parentali ordinari o prolungati per figli disabili gravi in corso di fruizione dal 5 marzo saranno automaticamente convertiti in congedi straordinari. I genitori che abbiano esaurito le spettanze massime di congedi parentali possono iniziare a fruire dei congedi dietro semplice comunicazione all’azienda (tramite e-mail all’amministrazione del personale di Area per la Rete – Presenze assenze, notule per la DG, allegando la prevista autocertificazione), salvo poi inserire la domanda non appena INPS avrà adeguato le procedure. Le richieste possono essere anche retroattive (purché non anteriori al 5 marzo). In alternativa ai congedi, si potrà chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro che verrà erogato mediante il libretto famiglia.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO D.L. 18 ART. 23 per figli disabili gravi senza limiti di età (15 gg retribuiti al 50%)
I genitori di figli disabili gravi, anche oltre i 12 anni, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono iniziare a fruire dei congedi dietro semplice comunicazione all’azienda (tramite e-mail all’amministrazione del personale di Area per la Rete – Presenze assenze, notule per la DG, allegando la prevista autocertificazione), salvo poi inserire domanda non appena INPS avrà adeguato le procedure. Le richieste possono essere anche retroattive (purché non anteriori al 5 marzo). In alternativa ai congedi, si potrà chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro che verrà erogato mediante il libretto famiglia.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO D.L. 18 ART. 23 per figli dai 12 ai 16 anni (non retribuiti).
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e 16 anni possono fruire di questi congedi, senza diritto alla retribuzione e dietro semplice richiesta all’azienda (tramite e-mail all’amministrazione del personale di Area per la Rete – Presenze assenze, notule per la DG) senza alcuna richiesta all’INPS.
PERMESSI LEGGE 104\92 D.L. 18 ART. 24
incremento di 12gg dei mesi di marzo ed aprile per lavoratori con grave handicap o che assistono familiari con handicap grave. Chi ha già diritto ai 3 giorni di permesso deve semplicemente richiedere all’azienda i permessi aggiuntivi con le usuali modalità e utilizzare i codici di assenza dedicati.