DECRETO CURA ITALIA
CONGEDI COVID19 AI GENITORI E PERMESSI LEGGE 104/92 aggiornato con circolari INPS n. 44 del 24/03/2020 e n. 45 del 25/03/2020
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Tra le misure previste dal decreto, agli articoli 23 e 24 sono previsti congedi per i genitori con figli a casa a seguito della chiusura delle scuole e premessi aggiuntivi per assistenza ai disabili in situazione di gravità accertata.
ART. 23 CONGEDI O INDENNITA’ AI GENITORI
15 giorni di congedo retribuito al 50% per i genitori con figli (o minori affidati) di età non superiore ai 12 anni. Il congedo in questione è fruibile solo a giornate intere (non a ore) in modo continuativo o frazionato. Il computo delle giornate avviene con le stesse modalità previste per il congedo parentale. La decorrenza prevista dal decreto è 5 marzo scorso (la scadenza è legata alla chiusura delle scuole). Per i genitori di figli in situazione di grave disabilità accertata iscritti a scuola o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale non si applica il limite dei 12 anni di età del figlio e i congedi si aggiungono ai permessi legge 104 (così come incrementati dal decreto). Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario o prolungato per figli con grave disabilità fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle scuole sono convertiti automaticamente in questo tipo congedo con diritto all’indennità al 50% e non vengono conteggiati come congedi parentali. I genitori che non abbiano esaurito le spettanze massime di congedi parentali (6 mesi la madre e 7 il padre entro un massimo complessivo di 11 mesi) devono fare richiesta utilizzando la procedura standard “congedo parentale ordinario”, sul sito dell’INPS se in possesso di PIN dispositivo, o tramite i nostri patronati INCA in caso contrario.
I genitori che abbiano esaurito le spettanze massime di congedi parentali e i genitori di figli portatori di handicap grave che non abbiano in corso un prolungamento del congedo parentale, possono iniziare a fruire dei congedi dietro semplice comunicazione al datore di lavoro, salvo poi inserire la domanda non appena INPS avrà adeguato le procedure. Le richieste possono essere anche retroattive (purché non anteriori al 5 marzo).
Entrambi i genitori possono utilizzare i congedi alternativamente tra loro e per un totale complessivo di quindici giorni.
Il diritto ai congedi c’è solo se nel nucleo familiare non c’è un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda. I 15 giorni di permesso sono utilizzabili anche da parte di genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni ma in questo caso non sono retribuiti e la domanda va presentata unicamente al datore di lavoro.
In alternativa ai congedi, si potrà chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro per nucleo familiare.
Modalità richiesta: on line sul sito INPS o tramite patronati INCA Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui al DL n. 50 2017 il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
Per tutte queste misure sono previsti limiti di spesa, al superamento dei quali l’INPS respingerà le domande.
Art. 24 ESTENSIONE PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 LEGGE N. 104/92
Il numero di giorni di permesso retribuito di cui all’art. 33 della legge 104/92 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (che vanno quindi ad aggiungersi ai 3 giorni mensili previsti ordinariamente, portando il totale fruibile nei due mesi in questione a 18 giorni).
I permessi aggiuntivi spettano sia a chi fruisce dei benefici della 104 con gravità per sé, sia per chi ne beneficia per assistere familiari e sono fruibili anche a ore secondo la seguente formula:
Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.
Part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni – o turni – lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 12 = ore mensili fruibili.
I 12 giorni aggiuntivi sono utilizzabili liberamente nell’ambito dei 2 mesi in questione mentre i 3 giorni mensili vanno utilizzati nel mese di competenza.
E’ possibile cumulare i permessi fruiti per sé con quelli fruiti per assistere uno o più familiari assistiti. Questi permessi non necessitano di istruzioni operative dall’INPS e quindi possono essere immediatamente richiesti con le normali procedure.
LINK ALLE CIRCOLARI INPS
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2025-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2024-03-2020.pdf