Valutazione del personale!
Nell’accordo di luglio 2019 Azienda e Sindacato raggiunsero un’intesa in ottica di semplificazione del processo di valutazione e degli strumenti che lo compongono (in primis, scheda di valutazione).
Ricapitoliamo di seguito le previsioni sia del CCNL sia del CIA in materia: CCNL – Art. 75 – Valutazione del lavoratore/lavoratrice
1. L’impresa attribuisce annualmente al lavoratore/ lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
4. Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento – agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, e dell’ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato – all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
5. L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e, il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni (si intende: di calendario) dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
Più specificatamente nel nostro Istituto la valutazione avviene secondo il seguente calendario annuale:
1. Piano di Azione con scelta degli obiettivi comportamentali, condivisione con la risorsa ed attribuzione degli obiettivi nella scheda (ad inizio anno contemporaneamente alla consegna della valutazione relativa all’anno precedente).
2. Autovalutazione (facoltativa) da parte della risorsa (a fine anno o, comunque, prima della partenza della valutazione).
3. Valutazione della risorsa da parte del responsabile compilatore (entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione).
4. Work-flow di approvazione della valutazione.
5. Feedback tra responsabile colloquiatore e risorsa (entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione) con sottoscrizione per presa visione della “Valutazione di Sintesi della Prestazione”.
6. Feedback intermedio (a valle del primo semestre dell’anno, successivamente alla condivisione del Piano d’Azione) tra responsabile colloquiatore e risorsa, con compilazione di una apposita scheda.
La Valutazione di Sintesi della Prestazione è il valore fornito ai sensi del comma 1 dell’articolo 75 del CCNL rispetto a Comportamenti, Competenze Specialistiche di ruolo e Attività ed ha la seguente scala:
Valutazione 1 – Prestazione non in linea con le attese;
Valutazione 2 – Prestazione parzialmente in linea con le attese;
Valutazione 3 – Prestazione in linea con le attese;
Valutazione 4 – Prestazione oltre le attese;
Valutazione 5 – Prestazione ampiamente oltre le attese;
GESTIONE DELL’EVENTUALE RICORSO AVVERSO LA VALUTAZIONE
Sulla base delle previsioni del CCNL la risorsa, qualora ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione svolta, può presentare un proprio ricorso alla Funzione Gestione Risorse Umane (inviandole all’indirizzo del Dipartimento Risorse Umane AT – loro sedi – o all’indirizzo dell’Area Gestione RU – Via A. Moro 11/15, Siena – per la Capogruppo) o brevi manu al proprio titolare entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione per presa visione del giudizio di sintesi della prestazione da parte della stessa.
Il ricorso deve essere circoscritto alla Prestazione oggetto della valutazione (nonché alle eventuali eccezioni di mancato rispetto della procedura contenuta nel documento 01709).
Tenuto conto delle esigenze operative delle singole unità di appartenenza, viene riconosciuto a ciascuna risorsa che dovesse farne richiesta un congedo straordinario retribuito per il tempo strettamente indispensabile alla predisposizione delle argomentazioni da portare in sede di ricorso. Nella procedura il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale al quale conferisce mandato.
NORMATIVA AZIENDALE – DOC. 01709 DEL 20/12/2019
La Segreteria