tarGet n. 3 – Gennaio 2020

Trasferimenti: obblighi e diritti!

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COSA DICE LA LEGGE
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva (Comune) ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 Codice Civile). La giurisprudenza consolidata considera nullo il trasferimento non supportato da queste ragioni: di fronte al giudice, il datore di lavoro deve dimostrare le ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno determinato il trasferimento.
COSA DICE IL CCNL
Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in Comune diverso, può essere disposto dall’impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive (art. 111, 1° co. per le aree professionali e art. 88, 1° co. per quadri direttivi) .
COSA DICE IL CCNL MIGLIORANDO LA LEGGE
Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato (stessi articoli).
ALTRI LIMITI A FAVORE DEL LAVORATORE STABILITI DAL CCNL
Per le Aree Professionali: nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 50 anni di età e abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso, salvo i casi di trasferimento in comune diverso che disti meno di 30 Km e al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate (art. 111, 3° e 4° comma).
Per i Quadri Direttivi: Nei confronti dei Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo, che abbiano compiuto 52 anni di età e abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso, salvo i casi di trasferimento in comune diverso che disti meno di 50 Km e al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate (art. 88, 2° comma).
COSA PREVEDE ANCORA LA LEGGE
Sono assolutamente vietati i trasferimenti attuati allo scopo di discriminare il lavoratore a causa della sua adesione ad attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero oppure per ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua o di sesso (art. 15 Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori) . Il trasferimento, essendo un mutamento permanente del rapporto di lavoro, è illegittimo quando è disposto per motivi punitivi. Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali non può essere trasferito senza il suo consenso.
COSA INTENDE LA LEGGE PER “COMPROVATE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE” SENZA LE QUALI IL TRASFERIMENTO NON È LEGITTIMO
“Comprovate” significa che il trasferimento non deve essere fondato su ragioni di comodo, pretestuose o arbitrarie. Esempio di trasferimento pretestuoso è quello disposto senza motivazione formale oppure motivato con finte ragioni e in realtà disposto per favorire un altro dipendente destinato a prendere il post del lavoratore trasferito e in assenza delle ragioni tecniche / organizzative / produttive. Esempio di trasferimento arbitrario è quello disposto per sostituire il lavoratore che non ha raggiunto determinati obiettivi stabiliti dall’azienda (budget): tale trasferimento è illegittimo anche ai sensi dell’art. 7 Legge 300/70, in quanto assume i connotati di sanzione disciplinare informale comportante un mutamento definitivo del rapporto di lavoro. Inoltre, secondo la giurisprudenza, il mancato raggiungimento del budget non costituisce e non può costituire inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro subordinato.
IN CHE SENSO L’AZIENDA DEVE TENER CONTO DELLE CONDIZIONI PERSONALI E DI FAMIGLIA NEL DISPORRE IL TRASFERIMENTO?
La giurisprudenza ha ritenuto che sia onere dell’azienda valutare le condizioni personali e familiari del lavoratore da trasferire, perché in certe ipotesi è possibile che queste debbano prevalere sulle esigenze aziendali. Ha anche ritenuto che l’azienda deve optare per una soluzione alternativa al trasferimento del lavoratore, quando le sue condizioni personali e di famiglia sono particolarmente gravose.
IL LAVORATORE TRASFERITO HA DIRITTO AL PREAVVISO?
Il trasferimento del lavoratore, inquadrato nelle aree professionali, deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore a 30 Km. Per i quadri direttivi, il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti, e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici.
COSA SUCCEDE SE L’IMPRESA NON RISPETTA IL PREAVVISO?
Ove non sia possibile rispettare i termini di preavviso, il trasferimento è ugualmente operativo, ma il dipendente ha diritto di beneficiare di un numero di diarie par ai giorni di preavviso non fruito.
IN QUALE FORMA DEVE ESSERE COMUNICATO IL TRASFERIMENTO?
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al dipendente.
COSA NON DIMENTICARSI MAI DI FARE
• Comunicare sempre all’azienda le proprie condizioni personali e di famiglia (cambio di residenza, nascita di un figlio, malattia, malattia di un familiare, ecc.): in questo modo l’azienda deve tenerne conto per il trasferimento.
• Chiedere sempre, per iscritto, all’azienda la motivazione del trasferimento (le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive).
Per informazioni ed assistenza rivolgetevi sempre alla RSA Fisac/Cgil di riferimento.

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