Antiriciclaggio, identificazione a distanza: uno studio del notariato

Riteniamo utile, per una sempre maggiore conoscenza della Normativa antiriciclaggio, riportare il sunto di uno studio del Consiglio Nazionale dei Notai che approfondisce la tematica dell’identificazione a distanza.

Lo studio 2BIS-2020/B, pubblicato in data 18.11.20, sostituisce il precedente n22020/B del 26.6.20, ponendo in esame le modifiche introdotte dal Decreto Legge 76 Semplificazioni. Il documento riporta le interpretazioni del Novellato art.19  Dlgs.231/2007, sull’identificazione non in presenza.

L’approfondimento prende le mosse dalla situazione sanitaria, che comporta la necessità di misure di distanziamento fisico. Tale circostanza provoca il diffondersi dell’uso di strumenti e tecnologie di interazione da remoto. Per ciò, il Legislatore ha inteso modificare i requisiti richiesti per l’adeguata verifica a distanza, rendendoli meno stringenti, facilitando i Soggetti obbligati nel ricorso a forme di identificazione digitale.

La Guida si apre con l’esame del documento pubblicato dal Gafi lo scorso marzo sull’Identità digitale. In particolare, viene ricordato che, affinché venga rispettata la Raccomandazione 10 adeguata identificazione e verifica del cliente, è necessario che gli Stati ed i Soggetti obbligati valutino i livelli di garanzia del Sistema di identificazione digitale, in modo da testarne l’affidabilità. Viene precisato, nonostante i rischi legati alle frodi informatiche, l’adozione di standard di sicurezza più elevati può porre al riparo da tali rischi e rappresentare addirittura un sistema più sicuro dell’ordinaria identificazione in presenza.

Si passa poi ad un confronto tra il concetto di identificazione proprio della Legge notarile e quello della Normativa antiriciclaggio. Una delle differenze risiede nel fatto che l’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio è un adempimento sempre dovuto e preliminare all’accettazione dell’incarico, mentre l’accertamento dell’identità, richiesto al notaio, è funzionale al ricevimento dell’atto.

Vengono poi analizzate le nuove disposizioni introdotte dal Decreto semplificazioni. In particolare, l’art.19 comma 1 lt.a Dlgs.231/2007 prevede alcune ipotesi in cui è possibile svolgere l’identificazione non in presenza del cliente, basate su numerosi presupposti che vengono analizzate nel dettaglio nello Studio.

Il Documento sottolinea che, a seguito delle modifiche, sembra che siano previsti formalismi più marcati per l’identificazione in presenza piuttosto che per quella non in presenza. Infatti, sembrerebbe che l’obbligo di acquisizione del documento di identità in corso di validità sia rimasto solo per l’identificazione in presenza del cliente, diversamente che per quella da remoto, per la quale non è più necessaria. Gli autori propendono più per considerare la disparità come una mancata armonizzazione delle due norme; ciò richiederebbe, quindi, un intervento correttivo da parte del Legislatore.

Interessante lo spunto sulla sottoscrizione della dichiarazioni, ai fini antiriciclaggio, rese dal cliente ex art. 22 del Dlgs 231/2007: si ritiene possa essere utilizzata la firma elettronica, a condizione che venga rispettato il requisito della forma scritta richiesto dalla normativa vigente.

 

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