BPER: la Maternità Facoltativa


La Maternità facoltativa 

Il congedo parentale spetta ai lavoratori dipendenti genitori di figli fino a 12 anni di età. In particolare se sono presenti sia il padre che la madre, il limite massimo per il congedo è pari a:

  • 6 mesi se ne usufruisce solo la madre;
  • 7 mesi se il beneficiario è il padre;
  • 11 mesi totali se ne fruiscono sia il padre che la madre, nel rispetto tuttavia dei limiti massimi previsti per ciascuno di essi.

Se è presente invece un solo genitore il limite è di 10 mesi. Parliamo dei casi di:

  • Morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • Affidamento del figlio ad un solo genitore;
  • Abbandono del figlio;
  • Mancato riconoscimento del figlio.

Al contrario, se è presente un solo genitore con successivo ingresso del secondo, il limite è 10 mesi elevati a 11 se il padre si assenta dal lavoro per almeno 3 mesi.

In caso di parto gemellare, i periodi fruibili si moltiplicano in relazione al numero dei figli nati.

Maternità facoltativa 2021: come chiederla 

La richiesta di congedo dev’essere:

  • Presentata all’INPS in modalità telematica;
  • Comunicata all’azienda secondo le tempistiche previste dal CCNL applicato o, se questo nulla prevede, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Gli adempimenti citati devono essere ripetuti per ogni periodo di congedo anche se frazionato.

Discorso diverso in caso di fruizione oraria. La domanda in questo caso dev’essere presentata all’azienda non meno di 2 giorni prima. All’INPS, invece, è sufficiente inoltrare la richiesta prima dell’inizio del congedo ovvero anche il giorno stesso. Attenzione: per il congedo orario è previsto un servizio online diverso dall’astensione ordinaria.

Maternità facoltativa 2021: come utilizzare i periodi di congedo

La maternità facoltativa può essere goduta in maniera continuativa o frazionata.

I periodi di assenza possono essere giornalieri o addirittura orari. In quest’ultimo caso la fruizione è disciplinata dal contratto collettivo o, in mancanza, dalla legge.

La normativa (Dlgs. n. 151/2001) consente di assentarsi per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente quello nel corso del quale si fruisce del congedo. Questo significa che se l’orario medio giornaliero è pari a 6 ore, il dipendente potrà assentarsi per 3 ore, elevabili a 4 se la giornata lavorativa è di 8 ore.

Maternità facoltativa 2021: come viene pagata 

L’INPS garantisce una copertura economica per i periodi di congedo altrimenti non retribuiti dall’azienda.

L’indennità erogata dall’Istituto spetta a condizione che, al momento dell’assenza, sia in essere un contratto di lavoro senza alcuna sospensione dell’attività lavorativa. Le somme vengono anticipate dall’azienda in busta paga, salvo poi esser recuperate dalla stessa in sede di versamento dei contributi INPS con modello F24.

Il trattamento economico ha tuttavia dei limiti temporali e legati all’età del bambino. In particolare, l’indennità spetta:

  • Per 6 mesi totali (periodo complessivo tra i due genitori) fino al compimento dei 6 anni di età del bambino;
  • Fino agli 8 anni di età del bambino, i genitori possono usufruire dei periodi non goduti entro i 6 anni cui si aggiungono ulteriori giorni fino ad arrivare al limite massimo di 10 o 11 mesi complessivi, a condizione che il reddito individuale del percettore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • Dagli 8 ai 12 anni non spetta alcun trattamento economico.

L’indennità INPS è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di congedo obbligatorio. In particolare, si prende a riferimento la retribuzione del periodo mensile o quadrisettimanale precedente l’astensione dal lavoro. L’importo dev’essere poi diviso per 30 nel caso degli impiegati.

Della retribuzione media giornaliera dev’essere poi ricavato il 30% e, il risultato, moltiplicato per il numero di giornate indennizzabili:

  • Per gli impiegati non sono coperte le festività cadenti di domenica.

A meno di condizioni di miglior favore da parte dei CCNL o accordi aziendali, non è prevista alcuna integrazione del trattamento INPS da parte dell’azienda, come invece avviene per gli eventi di malattia e congedo di maternità obbligatorio.


FISAC CGIL BPER 

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