L’ANGOLO LEGALE: Le novità introdotte dalla normativa europea “IDD”: Alla ricerca di un delicato equilibrio
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L’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva UE n. 2016/97 IDD (Insurance Distribution Directive) con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/2005).
Successivamente il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ha reso operativa nel nostro territorio l’IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
L’art. 54 del predetto regolamento IVASS detta delle regole di comportamento generali nello svolgimento dell’attività di distribuzione e, in particolare, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale.
È disposto che “i distributori devono:
a) comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando, nel caso di intermediari, le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali eventualmente operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati.”
Sulla base della nuova normativa il confine dell’azione commerciale degli intermediari assicurativi e finanziari è sensibilmente cambiato.
Il nuovo contesto normativo mette al centro di ogni iniziativa commerciale la necessità di una consulenza nell’ esclusivo interesse del cliente. Si è passati da una logica prodotto-centrica ad una cliente-centrica, in pratica all’uso di una diversa metodologia finalizzata a salvaguardare l’interesse del cliente e soprattutto il rispetto di regole ferree, rafforzate dalla previsione di tutta una serie di sanzioni amministrative e pecuniarie.
Detto ciò appare evidente che l’azione commerciale posta in essere dagli operatori non potrà essere esclusivamente valutata con un criterio meramente quantitativo, se così fosse risulterebbe assolutamente fuori dallo spirito della normativa.
Si dovranno cambiare i criteri su cui valutare l’azione commerciale: da quantità dei prodotti venduti a rispondenza degli stessi con l’effettivo interesse del cliente.
In altri termini la finalità perseguita è quella di garantire che i prodotti assicurativi siano sempre consoni alle esigenze dei clienti.
Possiamo riassumere sinteticamente le regole comportamentali per la vendita dei prodotti assicurativi così come segue:
– valutazione delle richieste del cliente. Il distributore del prodotto assicurativo è obbligato a valutare le richieste e le esigenze assicurative del cliente, come condizione preliminare alla vendita;
– seguire il principio del miglior interesse per il cliente. I distributori devono agire in modo onesto, corretto e professionale;
– la vendita attraverso la consulenza, consistente nel fornire al cliente il prodotto più appropriato a soddisfare le sue esigenze;
– evitare il conflitto di interesse. Il distributore è chiamato ad adottare misure sia organizzative sia amministrative volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sulla clientela;
– le retribuzioni e i compensi previsti per i distributori di prodotti assicurativi e/o finanziari non devono indurre a violare l’obbligo di agire secondo correttezza.
I principi sopra menzionati sono il perimetro entro il quale esercitare legittimamente l’attività di distribuzione assicurativa, in modo conforme rispetto all’obbligo di agire con onestà e professionalità.
Le politiche commerciali delle società di assicurazioni e degli altri operatori finanziari si dovrebbero attenere a questi principi, cercando di non eluderli con strumenti e schemi incentivanti in grado di indurre l’intermediario assicurativo ad offrire o raccomandare un prodotto o servizio assicurativo non in linea con le effettive esigenze del cliente.
In altri termini l’intermediario non opera con correttezza e professionalità nel momento in cui colloca i prodotti più incentivati o maggiormente remunerativi. Non sono ammissibili politiche commerciali volte ad indirizzare la vendita su un determinato prodotto seguendo esclusivamente la logica della redditività dell’azienda. Oltremodo risultano discutibili tutte quelle iniziative commerciali indirizzate alla clientela e che hanno come unico scopo quello di vendere il prodotto assicurativo, prescindendo anche da una preventiva analisi e conoscenza del cliente consumatore.
Il perseguimento dei budget produttivi imposti al personale addetto alla vendita dei prodotti assicurativi crea un equilibrio delicato tra il rispetto delle norme ed il raggiungimento del risultato, nella consapevolezza, tra l’altro, di doversene assumere in prima persona le responsabilità.
Il rischio più evidente è che tutta la normativa a tutela del cliente venga interpretata più come mera incombenza burocratica piuttosto che come un obbligo a modificare nella sostanza il modus operandi e la stessa organizzazione del lavoro.
A parer di chi scrive sarebbe opportuno, vista la delicatezza del tema, avviare uno studio sulla pratica delle pressioni commerciali esercitate sui lavoratori anche al fine di garantire una maggiore tutela dei clienti-consumatori. In questa logica ci si auspica una maggiore attenzione e intervento anche da parte degli organi di controllo, la speranza è che si possano far rispettare i regolamenti IVASS e le direttive europee a prescindere dalle influenze politiche esercitate da colossi assicurativi e bancari.
Gian Luigi Ricupito