Dipartimento Previdenza: la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

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Roma, 19 gennaio 2021

Oggetto: R.I.T.A. – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

L’articolo 1, co. 168 e 169 della legge 205/2017 ha introdotto la facoltà per gli iscritti a forme di previdenza complementari di anticipare l’erogazione della pensione integrativa (da qui l’acronimo R.I.T.A., rendita integrativa temporanea anticipata) sino a cinque o dieci anni dal compimento dell’età pensionabile, nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa, come più avanti verrà meglio dettagliato.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è uno strumento di flessibilità che consente agli iscritti («vecchi» e «nuovi») a forme di previdenza complementare, cessati dal rapporto di lavoro, di percepire un «reddito» fino al raggiungimento dell’età anagrafica utile per la pensione di vecchiaia.

In sostanza, con la R.I.T.A. il capitale accumulato dall’aderente nel fondo di previdenza complementare è erogato (sia parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell’iscritto) sotto forma di rata, anziché in un’unica soluzione, direttamente dal Fondo.

Possono richiedere la R.I.T.A. i lavoratori del settore privato e del settore pubblico che hanno contribuito ai fondi negoziali chiusi, ai fondi negoziali aperti oppure ai cd. Pip (piani individuali pensionistici).

Da tale possibilità restano, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione avrebbe potuto determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.

 

Requisiti per accedere alla R.I.T.A.

Alla R.I.T.A. possono accedere i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) cessazione dell’attività lavorativa;
b) compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c) maturazione, al momento della domanda di RITA, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Oppure, in alternativa:

a) cessazione dell’attività lavorativa;
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione di cui alla lettera b);
d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Altri requisiti per richiedere la R.I.T.A. e/o il riscatto della posizione previdenziale complementare

Oltre alla R.I.T.A. vi sono nuove opportunità di riscatto per i seguenti soggetti, per i quali si riportano di seguito le alternative fruibili:

1. Il soggetto con una inoccupazione superiore a 48 mesi, che si trovi a 10 anni di distanza dalla pensione di vecchiaia, potrebbe optare alternativamente per:
• il riscatto totale della propria posizione al fondo di previdenza complementare;
• l’utilizzo della R.I.T.A. (se ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare)

2. Il soggetto colpito da invalidità permanente, che cessi il rapporto di lavoro e che si trovi a distanza di 5 anni dalla pensione di vecchiaia, potrà chiedere alternativamente:
• il riscatto della propria posizione al fondo di previdenza complementare; ➢ l’utilizzo della R.I.T.A. (se ha maturato 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare e se ha anche 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza)

3. Il soggetto che accede all’esodo incentivato/sospensione/fondo esuberi (purché in possesso dei requisiti precedentemente declinati) potrà optare alternativamente per:
• il riscatto parziale del 50% (mobilità) della posizione maturata con la fiscalità prevista per il pensionamento e, per la restante parte, il riscatto per perdita dei requisiti (cause diverse) ovvero la prestazione ordinaria capitale/rendita alla maturazione dei requisiti pensionistici;
• il riscatto parziale del 50% (mobilità) della posizione maturata con la fiscalità prevista per il pensionamento ed il riscatto dell’altro 50% decorsi 48 mesi di inoccupazione • la R.I.T.A.

4. Il soggetto che interrompe l’attività lavorativa per pensione anticipata (purché in possesso dei requisiti precedentemente declinati) potrà optare alternativamente per:
• la prestazione ordinaria capitale/rendita;
• la R.I.T.A.

 

Erogazione delle rate

Nel corso dell’erogazione delle rate (mensili o trimestrali) il montante continua ad essere gestito. Quindi le rate da erogare sono ricalcolate tempo per tempo tenendo conto anche dell’incremento o del decremento del montante derivante dalla gestione dello stesso.

In base alla normativa vigente, la R.I.T.A. deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Si consiglia pertanto di fare richiesta entro un termine congruo, vale a dire circa 8 mesi prima del citato limite.

 

Pignorabilità, sequestrabilità, cedibilità della R.I.T.A.

Trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell’ammontare).

 

Trattamento fiscale

La R.I.T.A. viene incentivata fiscalmente in modo simile alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione, che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare l’aliquota sostitutiva al 9%.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, saranno computati fino a un massimo di 15 anche gli anni di iscrizione alla previdenza complementare anteriori al 1° gennaio 2007.

Viene riconosciuta, inoltre, la facoltà di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA verrebbe assoggettata a tassazione ordinaria.

 

Il rapporto con le altre prestazioni

La Rendita Integrativa Anticipata dura sino al raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia (nel regime pubblico obbligatorio l’età è attualmente fissata a 67 anni fino alla fine del 2022. Si ricorda, al riguardo, che l’età anagrafica non è fissa ma viene aggiornata ogni biennio in base dell’adeguamento alla speranza di vita stimata dall’ISTAT.) ed è cumulabile con le altre prestazioni pensionistiche dirette di anzianità tra cui, ad esempio, quota 100, pensione anticipata, opzione donna, nonché con l’ape sociale. Quindi può essere utilizzata anche come strumento per integrare il reddito di tali prestazioni.

 

Responsabile Dipartimento Previdenza
Mariarosaria Mazzotta
Segretario Nazionale con delega sulla Previdenza
Giacomo Sturniolo
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