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Roma, 19 gennaio 2021
FAQ — R.I.T.A. – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata —
La R.I.T.A. è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell’erogazione frazionata (rendita mensile/trimestrale a seconda da quanto previsto dello Statuto del Fondo) di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell’aderente e il compimento dell’età anagrafica prevista per la PENSIONE di VECCHIAIA.
1) Quali sono i requisiti per accedere alla R.I.T.A.?
I requisiti per accedere alla R.I.T.A per le forme complementari in regime di contribuzione definita sono:
• Aver cessato l’attività lavorativa
• Maturazione dell’età anagrafica per la PENSIONE di VECCHIAIA nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi (62 anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022) Avere almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza
• Aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
OPPURE
• Aver cessato l’attività lavorativa
• Aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
• Essere inoccupati da almeno 24 mesi dalla data di cessazione dell’attività lavorativa
• Maturazione dell’età anagrafica per la PENSIONE di VECCHIAIA nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi (57 anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022) al compimento del suddetto periodo di inoccupazione
2) Se l’interessato cessa l’attività prima dei 5 anni che mancano all’età della pensione di vecchiaia, la R.I.T.A. è preclusa?
L’erogazione in forma di R.I.T.A. non è preclusa purchè il soggetto non riprenda a lavorare. Perciò la cessazione del rapporto di lavoro deve protrarsi finchè l’aderente non si trova a distanza di 5 anni dal requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
3) Come funziona R.I.T.A?
L’aderente fissa la percentuale del “montante” maturato sul fondo da destinare alla R.I.T.A.; nel corso dell’erogazione delle rate il “montante” residuo continua ad essere gestito dal Fondo.
Se prevista dal Fondo con la gestione di più comparti di investimento, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento sarà disinvestita, a richiesta dell’iscritto, dal comparto attuale oppure dal comparto più prudente.
Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.
4) La prestazione in forma di R.I.T.A è pignorabile, sequestrabile o cedibile ?
Come precisato da COVIP, trattandosi di prestazione pensionistica complementare, anche la R.I.T.A. gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell’ammontare.)
5) Sono previsti costi?
No. L’erogazione della R.I.T.A. non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’aderente.
6) La scelta della prestazione sotto forma di R.I.T.A è revocabile?
SI è consentita la revoca. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell’arco della partecipazione alla forma pensionistica
7) E’ possibile effettuare contribuzioni al Fondo successivamente all’attivazione della R.I.T.A.?
Indipendentemente dal capitale destinato a titolo di RITA (parte della posizione o l’intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente all’attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all’erogazione della RITA.
8) E’ possibile chiedere durante l’erogazione della R.I.T.A. l’anticipazione, il riscatto o il trasferimento?
Solo in caso di R.I.T.A. parziale è possibile chiedere anticipazioni, riscatti o prestazioni pensionistiche complementari, sulla parte del montante non destinata alla R.I.T.A. Tuttavia la richiesta delle prestazioni ordinarie citate comporta la sospensione temporanea dell’erogazione della R.I.T.A. fino alla conclusione dell’erogazione e successivamente la sua riattivazione.
La prestazione pensionistica complementare può essere richiesta anche al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A.
Visto il particolare regime fiscale che si applica alla R.I.T.A, è possibile, ad esempio, destinarvi il 100% della posizione, revocarla dopo l’esaurimento dell’ammontare accumulato fino al 31/12/2006 e richiedere le altre tipologie di prestazione sul capitale residuo.
9) Qual è il trattamento fiscale della prestazione in R.I.T.A.?
La R.I.T.A. è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato. In particolare prevede che la parte imponibile, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, sia assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare, con il limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (se la data di iscrizione al Fondo è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Per es. ai ‘’vecchi iscritti’’ per l’anno 2020 è applicata l’aliquota minima dell’11,10%). L’aderente percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, secondo le istruzioni riportate nella C.U. e nel modello 730; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.
Le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo (criterio FIFO):
→ Montante M1 (maturato fino al 31/12/2000) ” ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15% al 9% (in base a quanto specificato prima) anziché tassazione separata – minimo 23%
→ Montante M2 (maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006) ” ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15% al 9% (in base a quanto specificato prima) anziché tassazione separata – minimo 23%
→ Montante M3 (maturato dal 01/01/2007) ” ritenuta a titolo di imposta con aliquota dal 15% al 9%
Pertanto, trova applicazione sull’intera posizione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dal 01/01/2007. Il fondo – in qualità di sostituto d’imposta – liquiderà le rate applicando l’imposta sostitutiva.
10) Cosa succede in caso di decesso durante il periodo di erogazione della R.I.T.A.?
In caso di decesso dell’iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.
11) In caso di revoca la R.I.T.A. può essere riattivata?
NO. In caso di revoca, la R.I.T.A. non può essere riattivata, ferma restando la facoltà di trasferimento della posizione residua ad altra forma pensionistica complementare.
12) Cosa succede in caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare sulla posizione residua successivamente all’erogazione della R.I.T.A.?
Con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari, in rendita o capitale, al termine dell’erogazione della R.I.T.A., non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A. per individuare l’importo massimo della prestazione erogabile in capitale; si prenderà in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta.
13) In caso di accesso al Fondo di Solidarietà è possibile richiedere la R.I.T.A.?
In caso di cessazione del rapporto di lavoro entro il quinquennio precedente al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’aderente potrà attivare la R.I.T.A., a condizione che abbia maturato 20 anni di contributi nel regime obbligatorio e 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.
14)Cosa succede in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?
In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
15) Cosa succede in caso di trasferimento in entrata da altra forma pensionistica complementare nel periodo di erogazione della R.I.T.A.?
In caso di R.I.T.A. parziale, il trasferimento andrà ad incrementare la parte di posizione non destinata alla R.I.T.A.
In caso di R.I.T.A. totale, eventuali trasferimenti in entrata successivi all’attivazione della R.I.T.A. costituiranno posizione a sé stante distinta da quella destinata all’erogazione della R.I.T.A.
Si consiglia quindi di operare eventuali trasferimenti in entrata prima di richiedere l’attivazione della R.I.T.A
16) In caso di accesso alla pensione anticipata è possibile richiedere la R.I.T.A.?
Si, è possibile richiedere la R.I.T.A , se ci si trova entro i 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la PENSIONE di VECCHIAIA nel regime obbligatorio di appartenenza (62 anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022)
17) Il soggetto che accede alla pensione con “quota 100” può richiedere la R.I.T.A.?
Si, è possibile richiedere la R.I.T.A, qualora ci si trovi entro i 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la PENSIONE di VECCHIAIA nel regime obbligatorio di appartenenza (62 anni dal 01/01/2020 al 31/12/2022)
18) In caso di richiesta di anticipazione o riscatto durante il periodo di erogazione delle R.I.T.A. quale sarà il trattamento fiscale?
La richiesta delle prestazioni ordinarie comporta la sospensione temporanea dell’erogazione della R.I.T.A. – fino a conclusione dell’erogazione dell’anticipazione o riscatto parziale – e successiva riattivazione.
Pertanto, nell’eventualità che tra una rata e la successiva sia erogata una prestazione, l’imputazione dell’anticipazione o del riscatto avviene sulla componente di posizione più datata, con l’applicazione del consueto regime fiscale ad esse riservato, tenendo conto di quanto è già stato erogato in forma di R.I.T.A.
19) Quale sarà il trattamento fiscale in caso di richiesta di prestazione pensionistica complementare al termine del periodo di erogazione della R.I.T.A.?
Trattandosi di ordinarie prestazioni pensionistiche troverà applicazione il normale regime fiscale ad esse riservato che prevede l’applicazione delle regole vigenti nei periodi di maturazione delle posizioni individuali fiscalmente rilevanti.
20) Quando può essere conveniente optare per la tassazione ordinaria?
Per il solo personale del SETTORE BANCARIO in caso di accesso al Fondo di Solidarietà, può essere valutata l’opzione per la tassazione ordinaria, in assenza di reddito soggetto a tassazione progressiva IRPEF per ottenere eventuali detrazioni o deduzioni spettanti.
Il personale del SETTORE ASSICURATIVO in caso di accesso al Fondo di Solidarietà è assoggettato a tassazione IRPEF ordinaria, pertanto questa opzione è conveniente solo per chi eventualmente percepisca redditi modesti che complessivamente rientrino nella “no tax area”.