Nella Normativa antiriciclaggio l’adeguata verifica della clientela, normalmente, prevede determinate procedure: l’identificazione del cliente, la verifica della sua identità a mezzo documento di identità/altro documento di riconoscimento equivalente di cui poi si acquisisce copia cartacea od elettronica.
Con l’entrata in vigore del Dlgs. Semplificazioni art.27 vengono, in parte, modificate le modalità di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, principalmente per ciò che concerne l’identificazione a distanza.
L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità può avvenire, ora, anche tramite documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili ed indipendenti.
In caso, poi, di identificazione del cliente in possesso di una identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo, l’obbligo di identificazione si considera assolto anche se non vi è la presenza fisica dello stesso. L’identità digitale dovrà, però, essere stata rilasciata nell’ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (Spid) oppure nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’art.9 Regolamento Ue910/2014.
Allo stesso modo, l’obbligo di identificazione si considera assolto (anche senza la presenza fisica del cliente) qualora questi possegga un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o se è identificabile per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate autorizzate od anche riconosciute dall’Agenzia per Italia digitale (Agid).
In caso di rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi oppure strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione digitali od informatici, l’identificazione del cliente a distanza può avvenire a mezzo esecuzione di un bonifico verso un conto di pagamento intestato al Soggetto tenuto all’obbligo di identificazione ai sensi della Legge antiriciclaggio, a condizione che il bonifico sia stato disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che garantiscano i requisiti di identificazione forte previsti dal Regolamento delegato Ue 2018/389.
Da ultimo, il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione sarà da ora necessario solo in caso di dubbi, incertezze od incongruenze.