dal sito Fisac Unicredit
Le ex-festività, le festività civili, i giorni semifestivi e festivi infrasettimanali del 2021: i relativi permessi ed orari ridotti
Riportiamo, di seguito, con riferimento all’anno 2021, le attuali previsioni dei contratti nazionali in materia di permessi retribuiti ed orari ridotti relativi a: festività soppresse, feste civili cadenti di domenica, giornate semifestive e giorni festivi infrasettimanali.
PERMESSI PER EX-FESTIVITÀ (ART.56 CCNL ABI 19.12.2019)
Per il 2021 i permessi retribuiti relativi alle “ex-festività” sono cinque (quattro per i lavoratori del Comune di Roma, per il quali il 29 giugno è giornata festiva). Le festività soppresse cadono nelle seguenti giornate:
- di venerdì, San Giuseppe, il 19 marzo;
- di giovedì, l’Ascensione, che cade il 13 maggio (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di giovedì, il Corpus Domini, che cade il giorno 3 giugno (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- di martedì, SS. Pietro e Paolo, il 29 giugno (giornata festiva per il Comune di Roma);
- di giovedì, la Festa dell’Unità Nazionale, il 4 novembre.
IMPORTANTE
l’azienda ha facoltà di riconoscere (come accade nel caso di coincidenza con la domenica delle date del 25/04, 01/05 e 02/06) una giornata di permesso in alternativa al compenso aggiuntivo, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le norme contrattuali prevedono che tali giornate di permesso possano essere utilizzate – anche in maniera frazionata (nel nostro Gruppo non solo a mezze giornate, mattino o pomeriggio, ma anche su base oraria, grazie agli accordi sottoscritti dall’azienda con le Organizzazioni Sindacali per favorire al massimo la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro) – nel periodo dal 16 gennaio al 14 dicembre dell’anno. Tali permessi vanno richiesti con congruo preavviso e possono essere fruiti anche in aggiunta, in tutto o in parte, ai periodi di ferie (in tal caso, così come nell’ipotesi di richiesta di utilizzo cumulato di 3 o più giornate consecutive, vanno segnalati in sede di predisposizione dei piani ferie).
Poiché nel 2021 il 25 aprile (Anniversario della Liberazione) coincide con la giornata di domenica, ai sensi dell’art. 54 CCNL ABI del 19.12.2019
In UniCredit tale giornata verrà aggiunta alle ex festività soppresse, che risulteranno in tal modo incrementate di una giornata.
IMPORTANTE
Sebbene il CCNL ABI preveda la monetizzazione delle giornate di ex festività non godute, in molte aziende del settore ABI – tra cui il Gruppo UniCredit (ai sensi del Protocollo 28/06/2014 e accordi successivi) –sono stati sottoscritti accordi che prevedono l’utilizzo della ex- festività entro l’anno di competenza. In caso di mancato utilizzo entro il 14 dicembre 2021, tali giornate, quindi, si perderanno e non verranno monetizzate.
Il presupposto per fruire di tali permessi è di avere diritto all’intero trattamento economico nelle giornate di ex-festività (quindi, in tali giornate, non bisogna essere assenti per aspettativa, per permesso non retribuito o altra motivazione che non dia luogo al diritto all’intera retribuzione).
N.B. Ai Quadri Direttivi ed ai Dirigenti, a norma del 4° comma dell’art.32 del CCNL ABI 19.12.2019, confermata dal recente rinnovo del CCNL, viene defalcata una giornata di ex- festività al fine di alimentare il F.O.C. “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (cui gli appartenenti alle Aree Professionali contribuiscono con una riduzione pari a 7h e 30m delle 23h di permessi per riduzione orario).
SEMIFESTIVITÀ (ART.54 CCNL ABI 19.12.2019)
Nel corso del 2021 i giorni considerati “semifestivi” vengono a cadere nelle seguenti giornate:
- 3 aprile (sabato), vigilia di Pasqua;
- ricorrenza del Santo Patrono (a seconda della piazza)*;
- 14 agosto (sabato), vigilia di Ferragosto;
- 24 dicembre (venerdì), vigilia di Natale;
- 31 dicembre (venerdì), vigilia di Capodanno.
*fa eccezione la piazza di Roma, per la quale la ricorrenza del Santo Patrono, martedì 29 giugno 2021, è giornata festiva e quindi non lavorativa.
Pertanto, le previsioni contrattuali stabilite per tali giornate (vedi art.107, commi 6 e 7, CCNL ABI 19.12.2019) saranno riconosciute per tutto il Personale ad orario normale per il 24 e 31 dicembre e, per coloro i quali il normale orario di lavoro preveda la prestazione nella giornata di sabato, anche per i giorni 3 aprile e 14 agosto.
Per i Lavoratori/Lavoratrici delle diverse piazze d’Italia (ad eccezione della piazza di Roma) in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada – nel corso del 2021 – in giornata lavorativa, dal lunedì al venerdì, restano valide le previsioni contrattuali per i giorni semifestivi:
- per il Personale a tempo pieno (con l’eccezione di quello di custodia e addetto alla guardiania diurna e notturna) l’orario di lavoro non può superare le 5 ore e l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti;
- per il Personale a part-time l’orario d’uscita viene anticipato rispetto a quanto previsto dal contratto individuale, calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del Personale a tempo pieno (2/3).
- Quindi, ad esempio:
- Lavoratrice a P/T a 25 ore settimanali (5 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 3 ore e 20 minuti;
- Lavoratrice a P/T a 20 ore settimanali (4 ore x 5 gg.) = orario di lavoro semifestivo, 2 ore e 40 minuti.
GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI (ART.107, COMMA 5, CCNL ABI 19.12.2019)
Nell’anno corrente sono giorni festivi infrasettimanali le seguenti giornate:
- 01 gennaio (venerdì), Capodanno;
- 06 gennaio (mercoledì), Epifania;
- 05 aprile (lunedì), Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile (domenica), Anniversario della Liberazione;
- 01 maggio (sabato), Festa del lavoro;
- 02 giugno (mercoledì), Festa della Repubblica;
- 29 giugno (martedì), SS. Pietro e Paolo (festivo solo per la sola piazza di Roma);
- 15 agosto (domenica), Ferragosto – Assunzione;
- 08 dicembre (mercoledì), Immacolata concezione;
- 25 dicembre (sabato), Natale;
- 26 dicembre (domenica), Santo Stefano.
Ognissanti cade di lunedì, 1 novembre.
Le norme contrattuali stabiliscono che, in caso di prestazioni lavorative in giorni festivi infrasettimanali, il Lavoratore/Lavoratrice appartenente alle Aree Professionali può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso giornaliero calcolato sulla base della paga oraria maggiorata del 30% (+65% per lo straordinario notturno nelle festività infrasettimanali).
07.01.2021
La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL
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