Oplà n° 7 – Un nuovo inizio


RAPPEL: C’eravamo tanto amati


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C’eravamo tanto amati.

Il titolo del celebre film di Ettore Scola rappresenta il rapporto che gli OP hanno col rappel, la parte economica principale della nostra retribuzione.
In un passato nemmeno troppo distante, l’impegno richiesto in termini di programma vita era inferiore, il programma danni era inesistente, i paletti erano un qualcosa che atteneva soltanto alla segnaletica stradale e soprattutto le basi incentivabili erano piene.
Dal 2013, anno in cui sono state sforbiciate del 60% le basi dei premi ricorrenti, assistiamo ad un progressivo impoverimento della rete OP: negli ultimi 3 anni, il 50% degli OP non ha preso un solo euro di rappel.
Com’è noto, il rappel non è contrattabile dalle sigle sindacali (ex art. 82 CCNL) ma viene deciso unilateralmente dall’azienda.
Tuttavia quest’anno ne discuteremo a breve in un tavolo tecnico convocato dall’azienda, in anticipo rispetto al consueto quando ci veniva comunicato a inizio febbraio, costringendoci a lavorare alla cieca per il primo bimestre.
Sarà l’occasione per proporre qualcosa di concreto e innovativo che possa migliorare le condizioni economiche della categoria.
Di seguito, indicherò quella che vuole essere solo una traccia, degli spunti soggetti a miglioramenti e proposte da parte di tutti.
Il focus dell’azienda è costituito da premi unici ibridi, da polizze di protezione e dal ranno danni non auto. I premi unici ibridi devono valere di più sia in termini di computo che di base incentivabile proprio perché

rappresentano prodotti ad alto valore consulenziale, perché la rete OP raccoglie il 67% del totale e perché prevedono una “manutenzione” negli anni successivi da parte dell’OP che non è retribuita in alcun modo; a tal proposito, una provvigione di mantenimento, anche minima, dovrebbe essere considerata come una possibilità reale.
Le polizze di protezione hanno già base piena ma un sovracomputo produttivo si rende necessario in virtù dell’importo dei premi che mediamente non è elevato.
Con questi due accorgimenti, anche il parametro mix di produzione non sarebbe più una montagna da scalare ma rappresenterebbe un’ulteriore possibilità di guadagno.
E parlando di parametri, quello di persistenza seconda annualità non può e non deve prevedere malus ma soltanto bonus, proprio perché andrebbe a premiare un lavoro di “cura” del cliente che è tutto a beneficio della Compagnia, visto che per gli OP non son previste provvigioni di mantenimento e il servizio di incasso e/o mantenimento è vietato (in calce il testo dell’articolo 139 del CCNL).
Venendo al ramo danni, perché non considerarlo un parametro sul genere bonus/mal

us in modo tale da non penalizzare chi riesce a produrre molto sul ramo vita ma si vedeva decurtato (se non negato del tutto) l’accesso al rappel?
Per contratto, gli OP devono acquisire contratti nuovi da clienti potenziali (oltre a lavorare nominativi di agenzia che, spesso, non sono nemmeno disponibili) ma, negli ultimi 3 anni, Generali Italia ha perso quote di clientela importante. Far valere il computo e le basi delle polizze su clientela potenziale il 30% in più per gli OP formati e il 50% in più per i neoassunti, potrebbe essere una soluzione che mette assieme le esigenze della rete e quelle degli OP.
Il tema è ampio e decisivo per quella che è una rete commerciale che vive di obiettivi e retribuzione variabile ma, per una volta, siamo realisti e chiediamo l’impossibile.

Ermanno Brunettin

Art.139 CCNL: “A iniziativa dell’impresa e sempreché ne sussistano ad esclusivo giudizio della stessa i presupposti organizzativi, al personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione inquadrato nel 3°e 2° livello, può anche essere affidato, come incarico accessorio, in singoli e specifici casi e con il consenso dell’intere

ssato, rispettivamente:
– l’organizzazione del servizio di incasso e/o di conservazione della produzione;
– il servizio di incasso e/o di conservazione della produzione.
L’impresa ed il lavoratore/trice interessato possono, rispettivamente, revocare l’incarico di cui sopra e recedere dallo stesso. Sia la revoca che il recesso devono essere comunicati all’altra parte con un preavviso di almeno tre mesi.”

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