dal sito Fisac Unicredit
Come noto, i contributi versati dal Lavoratrore/Lavoratrice a favore della previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile fiscale, con un limite complessivo annuo di € 5.164,57; al raggiungimento di tale massimale annuo concorre sia quanto versato dal/la Collega con trattenuta mensile sulla busta-paga (cui aggiungere eventuali versamenti volontari straordinari e le eventuali contribuzioni effettuate a favore dei familiari fiscalmente a carico) sia la quota percentuale mensile accreditata dall’azienda datrice di lavoro (quest’ultima, limitatamente alle posizioni “a capitalizzazione individuale”). Le quote annue di T.F.R. destinate a Fondo Pensione, invece, non vengono considerate al fine del raggiungimento di tale limite.
In proposito, precisiamo che per quanto riguarda gli importi destinati a previdenza complementare tramite il “Conto Welfare”, le uniche voci retributive che non incidono sulla suddetta soglia di deducibilità, sono quelle derivanti dal Portafoglio 3 (somme rivenienti dal Premio Aziendale e/o dal Sistema Incentivante).
Attenzione: per quanto riguarda l’eventuale reintegro di anticipazioni richieste al proprio Fondo Pensione va, invece, tenuto presente che tali somme a reintegro concorrono al raggiungimento del suddetto limite di deducibilità fiscale annua.
Di norma, gli importi dei contributi eccedenti il suddetto limite annuo di deducibilità fiscale (sommando, a tal fine, i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, come sopra specificato), e – comunque – gli importi dei contributi che non siano stati direttamente dedotti dai redditi da lavoro dipendente dal sostituto d’imposta o che non siano stati successivamente inseriti e recepiti, quali “oneri e spese deducibili dal reddito”, nella dichiarazione dei redditi dell’interessato/a (mod.730 o Persone Fisiche), vanno segnalati, entro il 31dicembre dell’anno successivo a quello di competenza, al proprio Fondo Pensione, al fine di evitare un’ulteriore tassazione di tali importi in sede di erogazione della prestazione finale.
Quindi, ad es., l’importo dei contributi versati oltre i 5.164,57 € nel 2019 (dato rintracciabile nella propria Certificazione Unica 2020, al punto 413, denominato “Contributi previdenza complementare non dedotti di cui ai punti 1,2,3, 4 e 5”) va segnalato al Fondo Pensione di appartenenza entro il 31.12.2020.
Attenzione: anche i Colleghi Esodati/e che accedono alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, in virtù degli Accordi di Gruppo che normano i pre- pensionamenti incentivati, possono continuare a rimanere iscritti/e al Fondo Pensione di appartenenza, versando almeno il minimo di contribuzione prevista dal Fondo stesso.
In tal caso, anche l’azienda già datrice di lavoro proseguirà a versare i contributi a proprio carico per tutto il periodo di percepimento degli assegni straordinari, e addebiterà direttamente il C/C aziendale dell’esodato/a – mediante emissione di apposito cedolino stipendio negativo – per la parte di contribuzione individuale a carico dell’ex-dipendente esodato/a.
I versamenti contributivi a favore della previdenza complementare (sia carico dell’esodato/a che dell’ex-azienda) verranno riepilogati nella Certificazione Unica (“CU”) relativa all’anno di competenza, ed evidenziati nei punti 412 e 413 (nello specifico, al punto 412: i “Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5”; al punto 413: i “Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5”).
Il Collega esodato/a, a seconda della sua possibilità di poter ricomprendere nella propria dichiarazione dei redditi (o nell’eventuale dichiarazione dei redditi del coniuge o altro familiare rispetto al quale possa essere ricompreso come “familiare a carico”; invitiamo comunque a rivolgersi ad un CAAF per l’assistenza in argomento) i suoi contributi “non dedotti” quali oneri e spese detraibili dal reddito complessivo annuo del contribuente, dovrà eventualmente preoccuparsi di segnalarli al proprio Fondo Pensione.
In pratica:
- nel caso in cui si riesca ad inserire in dichiarazione dei redditi i contributi non dedotti a favore della previdenza complementare e gli stessi vengano dedotti ai fini della minor tassazione (N.B. il presupposto affinché ciò si possa realizzare è che, comunque, il totale dei contributi versati a previdenza complementare, fra dedotti e non dedotti, non superi la soglia dei 5.164,57 € annui) non si dovrà poi comunicare alcunché al Fondo Pensione di appartenenza.
- diversamente, l’interessato/a – sulla base dell’analisi di quanto indicato nella propria “CU” – dovrà comunicare al Fondo Pensione di appartenenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di competenza, ovvero prima della data in cui intende richiedere la prestazione finale, i contributi a previdenza complementare che non sono stati dedotti dal reddito: in tal modo, tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.
Per quanto riguarda il Fondo Pensione di Gruppo, la comunicazione concernente i “Contributi Non Dedotti” da parte degli Iscritti alla Sezione II, deve essere fatta tramite l’apposito “tool” presente nelle “Funzioni Dispositive” all’interno della propria “Area Riservata” del sito del Fondo; occorrerà poi procedere alla stampa e firma del relativo modulo che andrà trasmesso al Fondo, allegandolo ad un ticket da crearsi attraverso il sistema di ticketing, di recente implementazione, presente sempre nella propria “Area Riservata”.
Dicembre 2020
La Segreteria di Coordinamento Fisac/Cgil del Gruppo Unicredit
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