Roma, 14 dicembre 2020
L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell’articolo 26 del dlgs n. 148/2015 riconosciuta nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, al lavoratore che raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia (67 anni) o anticipato (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) entro i successivi cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Si tratta cioè di una prestazione che accompagna il lavoratore al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari per una durata massima di cinque anni.
In allegato il nostro elaborato con tutti i dettagli e la Circolare INPS n.10 del 29/01/2019 ⇒ SCARICA