L’art.13bis comma4 Dlgs.231/2007, modificato dal Dlgs. 125/2019, prevede che l’Unità di Informazione Finanziaria trasmetta alle Fiu degli altri Paesi membri le informazioni su Segnalazioni di Operazioni Sospette riguardanti i rispettivi Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle Fiu dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 51 Direttiva UE/2018/843.
In questo senso, con Comunicato 9.11.20, l’Uif rende noto di aver integrato il dominio della Categoria di segnalazione di Operazioni Sospette con un nuovo codice di classificazione specifico Crossborder report ML, per le segnalazioni attinenti al riciclaggio, che dovrà essere utilizzato dagli Intermediari finanziari italiani per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all’estero in regime di libera prestazione di servizi.
In particolare, le integrazioni si sono rese necessarie al fine di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla Piattaforma Ue-Fiu, ai sensi dell’art. 51 Direttiva UE/2018/843 Antiriciclaggio e art. 13 bis comma4 Dlgs. 231/07, modificato dal Dlgs. 125/19 che prevede che la Uif trasmetta alle Fiu degli altri Paesi membri le informazioni su Segnalazioni di operazioni sospette che riguardano i rispettivi Paesi.
Restano ferme, per tali segnalazioni, tutte le regole dettate con Provvedimento Uif 4.5.11, con le seguenti eccezioni:
- i nuovi codici si applicano a tutte le Segnalazioni di operazioni sospette effettuate all’estero in regime di libera prestazione di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio (categoria 005 Cross-border report ML);
- le segnalazioni dovranno essere compilate in lingua inglese;
- alle stesse non dovranno essere allegati documenti.