ATTENZIONE
Entro il 31 dicembre 2020!
Vanno comunicati al Fondo Pensione Nazionale:
- i contributi non dedotti per l’anno 2019
- il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito, nel corso dell’anno 2019, in versamento alla previdenza complementare.
Contributi versati nell’anno 2019 e non dedotti
Ricordiamo che il 31 dicembre p.v. è il termine ultimo per la comunicazione dei contributi versati al Fondo Pensione che non sono stati dedotti dal reddito dell’anno 2019 (C.U. , Modello 730 o Unico 2020).
Non dedotti sono i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, con esclusione delle quote TFR, che hanno superato la soglia di deducibilità di € 5164,57[1] e per i quali il datore di lavoro non ha proceduto alla deduzione dal reddito. Tale dato, per i redditi relativi al 2019 è riportato nella casella 413 del modello CU 2020. Vanno inoltre considerati i versamenti eventualmente effettuati in forma diretta al Fondo Pensione Nazionale, o versamenti ad altra ulteriore posizione di previdenza complementare, che potrebbero aver fatto superare il limite di deducibilità di cui sopra.
N.B.: Se la casella 413 della CU 2020 non è avvalorata e l’iscritto al Fondo Pensione non ha fatto versamenti diretti al FPN o ad altra posizione di previdenza complementare, non dovrà inviare la comunicazione in argomento al Fondo Pensione Nazionale e/o ad altro eventuale Fondo. In caso, nel corso dell’anno 2019 si siano effettuati versamenti alla previdenza complementare a favore di familiari fiscalmente a carico si rimanda alla nota di approfondimento a pagina 3
Come fare la comunicazione dei contributi non dedotti:
Una volta accertata l’esistenza di contributi non dedotti per i quali occorre fare la dichiarazione, la stessa può essere effettuata compilando il modello cartaceo ALL_H Contributi non dedotti.pdf , allegato alla presente comunicazione o reperibile sul sito web del Fondo; in tal caso la comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
In alternativa la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:
1. accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale ( http://www.fondopensione.bcc.it/home/home.asp )
2. selezionare l’opzione “CONTRIBUZIONE”
3. Selezionare l’anno 2019 ed inserire l’importo rilevato dalla casella 413 del modello CU2020 e/o da versamenti diretti
confermare il dato inserito cliccando sul pulsante “MODIFICA CONTRIBUTO NON DEDOTTO”
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confermare l’operazione cliccando sul pulsante “SALVA e seguire le indicazioni della procedura
Nota di approfondimento in merito ai versamenti effettuati per i familiari fiscalmente a carico.
Va ricordato che la deduzione, nel massimale complessivo di euro 5.164,57, spetta in tutto, in parte o per nulla, a seconda delle condizioni di reddito del familiare a carico (a), al soggetto nel confronto del quale i familiari sono a carico oppure a questi ultimi in casi particolari.Nel caso in cui non sia possibile, in tutto o in parte, usufruire della deduzione, l’importo “Non Dedotto” dovrà essere comunicato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020, imputando l’importo “non dedotto” sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico (riguardo le modalità di comunicazione vi invitiamo a contattare direttamente il Fondo Pensione). (a) 1- Familiari Fiscalmente a Carico senza disponibilità di reddito; 2- Familiari Fiscalmente a Carico con disponibilità di un reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili; 3- Familiari con disponibilità di un reddito complessivo superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (e quindi da non considerare “fiscalmente a carico”). |
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La segnalazione del Premio di risultato destinato a previdenza complementare nell’anno 2019
ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE!!!!
Se nel corso dell’anno 2019 hai convertito, attraverso la formula welfare aziendale, in tutto o in parte, il Premio di Risultato (PDR) in contribuzione al Fondo Pensione leggi con attenzione la nota che segue perché dovrai fare una ulteriore diversa comunicazione al Fondo Pensione Nazionale per “Contributi non dedotti Premio di Risultato”
La normativa:
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che in presenza di un accordo sindacale riguardante l’erogazione del Premio di Risultato che preveda la possibilità far confluire al conto Welfare il premio stesso sono previste particolari misure di incentivazione fiscale, nel limite massimo di € 3.000,00 annui (€ 4.000,00 in casi particolari).
Quindi nel caso gli importi del Premio di risultato siano destinati a previdenza complementare la Legge prevede che gli stessi:
- non concorrono alla determinazione/computo del, precedentemente citato, limite di deducibilità massimo di € 5.164,57 annui;
- possono, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo massimo di € 3.000,00;
- non saranno fiscalmente imponibili all’atto dell’erogazione della prestazione pensionistica complementare (al momento dell’erogazione della pensione complementare ed in caso di anticipazione o di riscatto della prestazione stessa vedi circ. Agenzia Entrate 5/E 29 marzo 2018);
Di conseguenza, per fare sì che tali previsioni possano essere tutte correttamente conosciute ed applicate dal Fondo Pensione al quale si è conferito il valore del Premio di Risultato, la circolare Agenzia delle Entrate 5/E del marzo 2018 prevede che:
“entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma di previdenza complementare, il contribuente è tenuto a comunicare a questa ultima sia l’eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l’importo dei contributi sostitutivi del Premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.”
Ulteriore info
Il valore del Premio di Risultato eventualmente convertito in contribuzione a previdenza complementare è verificabile controllando il valore riportato nella casella 574 della CU 2020 (redditi 2019)
Quindi:
se nel corso dell’anno 2019 hai versato, attraverso la formula del Welfare aziendale, quote del Premio di Risultato al Fondo Pensione, entro il 31 dicembre 2020 dovrai comunicare, compilando l’apposito modulo predisposto dal Fondo Pensione Nazionale ”All. PDR” (allegato anche alla presente comunicazione o reperibile sul sito del Fondo Pensione) il valore del Premio di Risultato versato al Fondo stesso.
N.B: La comunicazione va inviata al Fondo Pensione Nazionale esclusivamente a mezzo posta o posta elettronica certificata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Da questo anno, in alternativa, la stessa comunicazione può essere effettuata on line con le seguenti modalità:
1 – accedere con le proprie credenziali alla area iscritti del sito web del Fondo Pensione Nazionale
2 – selezionare l’opzione “PREMIO DI RISULTATO”
3 – selezionare il pulsante “2019”
4 – la procedura dovrebbe proporre in automatico l’importo del Premio di risultato versato al Fondo Pensione
5 – verificare che l’importo proposto automaticamente corrisponda a quello riportato nella casella 514 del modello CU2020. In caso contrario occorre modificarlo riportando il valore indicato nella CU 2020. Confermare l’importo
6 – Confermare la scelta cliccando sul pulsante “CONFERMA PREMIO DI RISULTATO”, confermando poi definitivamente al ricevimento del codice di controllo OTP da parte della procedura
Ti invitiamo a contattare gli uffici del Fondo Pensione Nazionale qualora sia per te necessario.
Ovviamente, come sempre, i rappresentanti sindacali e le strutture territoriali della FISAC CGIL sono a tua disposizione per ogni eventuale necessità di consulenza o assistenza.
Un fraterno saluto
FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
[1] L’importo del plafond previsto per la deducibilità fiscale, nella generalità dei casi, è pari a € 5.164,57 annui. La normativa in vigore prevede, inoltre, che “ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro”.
⇒ scarica il comunicato originale Fisac Credito Cooperativo
ALLEGATI: