L’Uif (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato un documento che riporta i modelli di comportamento sospetti per operatività connesse ad illeciti tributari e che vanno segnalati in caso di verifica.
Ricordiamo che gli schemi rappresentano un aiuto per tutti i Soggetti obbligati alla normativa Dlgs.231/07, per individuare le operazioni riconducibili a ipotesi di attività di riciclaggio.
Tra i reati presupposti più frequenti vi è l’evasione fiscale e già negli anni 2010 e 2012, l’Uif aveva adottato schemi di anomalia per frodi sull’Iva intracomunitaria, sulle frodi fiscali internazionali e sulle frodi nelle fatturazioni. Il nuovo provvedimento sostituisce i precedenti due ed aggiunge nuovi modelli aggiornati alle nuove attività elusive consolidatesi nei recenti anni.
Gli schemi pubblicati sono quattro e riguardano:
- Utilizzo di fatture per operazioni mai realizzate;
- Frodi sull’Iva intracomunitaria;
- Frodi fiscali ed altre forme di evasione fiscale internazionale;
- Cessione di crediti fiscali fittizi ed altri utilizzi indebiti.
I primi due hanno profili soggettivi praticamente simili (Imprese di recente costruzioni, Imprese con forme giuridiche contrassegnate da flessibilità e semplicità). Per il reato di emissione di fatture false, sono più a rischio le Imprese edili, la compravendita di automobili, beni tecnologici, alimentari, carburanti, oggetti preziosi. Per le frodi, invece, sono utilizzati i Settori tecnologici in quanto con aliquota Iva ordinaria più alta viene massimizzato il profitto illecito. il terzo schema si realizza mediante trasferimento di residenza o detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero. Il quarto schema è riferito, particolarmente all’attività dei Professionisti in quanto soggetti maggiormente a rischio di esserne veicoli, anche inconsapevolmente. La cessione di crediti vantati verso l’Agenzia delle Entrate avviene solo mediante Atto pubblico o Scrittura privata autenticata che richiedono l’intervento di un Notaio.
Gli schemi sono da utilizzare come puro supporto per il Soggetti obbligati. Non occorre che siano rilevati contemporaneamente tutti i comportamenti anomali per procedere alla segnalazione come, anche, la presenza di un solo elemento non deve essere ritenuta sufficiente per inoltrare le Segnalazioni di Operazioni Sospette.