Le Banche che non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, dovranno d’ ora in poi restituire i fondi ai Clienti solo tramite bonifico su un conto corrente indicato dal cliente stesso. Ovviamente rimane in essere gli obblighi di interrompere i rapporti intrattenuti con il cliente, astenersi dall’eseguire operazioni sospette e segnalarle all’Uif. Il bonifico dovrà, inoltre, essere accompagnato da un messaggio in cui le Banche precisano che le somme sono state restituite per l’impossibilità di adempiere agli obblighi di verifica della clientela stabiliti dall’art.18 del Dlgs 231/2007. La novità garantisce comunque la tracciabilità delle somme sospettate di riciclaggio che non è stato possibile bloccare. Il tutto è contenuto nel decreto correttivo al Decreto Legislativo 141/2010 sul credito al consumo approvato venerdì 14 settembre dal Governo. L’art. 23 impone agli Intermediari e ai Professionisti l’obbligo di astenersi dall’instaurare o proseguire un rapporto od una prestazione quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica del Cliente. Questi obblighi consistono nell’identificazione del titolare (esecutore e titolare effettivo) e nell’acquisizione di informazioni dai Clienti sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione. La Banca, perciò, in base al profilo di rischio attribuito al Cliente, acquisisce notizie sull’origine dei fondi movimentato, sulle fonti di reddito, sulla situazione lavorativa e patrimoniale di familiari e conviventi. Queste informazioni sono finalizzate a escludere che l’operatività non sia connessa a fenomeni di riciclaggio, compresi quelli correlati a reati fiscali. Quando il Cliente non fornisce le informazioni richieste o indica motivazioni non coerenti, la verifica non potrà essere ritenuta validamente effettuata. In questo caso per l’Intermediario scatta l’obbligo di astenersi dall’operazione. La disciplina è ora integrata con l’obbligo di restituire i fondi al Cliente solo tramite bonifico, accompagnato da un messaggio che indica alla controparte della Banca che le somme sono accreditate per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. Il nuovo provvedimento, poi, apporta numerose modifiche alla normativa antiriciclaggio contenuta nel Dlgs 231/2007, fornendo l’interpretazione autentica sulla la punibilità non solo del traente degli assegni irregolari, ma anche di chi li trasferisce e li presenta all’incasso. La “ relazione illustrativa” precisa che una lettura testuale dei commi 5 – 6 e 7 dell’art 49 potrebbe indurre a ritenere che si tratti di una violazione formale che rende non punibile la condotta di chi riceve gli assegni non regolari, a differenza del comma 1 che sanziona il trasferimento e, di conseguenza, sia il traente che il cessionario. La norma interpretativa, inserita come comma 1-ter dell’art 27 del Dlgs 141/2010, chiarisce che costituisce violazione sia l’emissione sia il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni irregolari (privi della clausola di non trasferibilità o del nome del beneficiario) o emessi all’ordine del traente. La sanzione minima per questi ultimi rimane di tremila euro se girati a terzi. Infatti gli assegni “a me medesimo” anche di importo inferiore a mille euro, non possono circolare e devono essere girati unicamente per l’incasso ad una Banca o a Poste Italiane. La disposizione è finalizzata ad impedire la prassi di trasformare questi assegni in titoli al portatore, e la violazione è sanzionata con pena pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito , senza possibilità di oblazione con il versamento del 2%, e con la percentuale minima quintuplicata al 5% se l’importo dell’assegno è superiore a cinquanta mila euro. – Se viene emesso un assegno all’ordine proprio di cento euro e viene poi girato e ceduto ad un terzo che lo incassa, la sanzione sarà quella minima di tremila euro, applicata sia al traente sia al cessionario -.
I DATI DEL 2011 E LA NORMA INTERPRETATIVA
Operazioni in contanti: nel 2011 il 37,2% delle operazioni sospette segnalate sono state operate in contanti. Il 21,1% riguarda operazioni di prelevamento, mentre il 16,1% riguarda i versamenti. Bonifici: il 23,4% delle operazioni segnalate riguarda la disposizione e la ricezione di bonifici: in particolare il 14,2% riguarda bonifici nazionali e il 9,2% riguarda bonifici esteri.
Assegni: Il 9,5% delle operazioni segnalate come sospette riguarda l’emissione o la negoziazione di assegni circolari. Il dato è raddoppiato rispetto al 2010 quando era fermo al 4,3%
Obbligo di astensione: le Banche non in grado di rispettare gli obblighi di verifica devono restituire i fondi ai Clienti solo tramite bonifico sul conto indicato dal cliente. Il bonifico deve essere accompagnato da un messaggio in cui la Banca precisa che le somme sono restituite per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di verifica della Clientela.
Assegni Irregolari: la norma interpretativa, inserita come comma 1-ter dall’art.27 del Dlgs 141/2010, chiarisce che costituisce violazione sia l’emissione sia il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità o del nome del beneficiario o emessi all’ordine del traente.
Libretti al portatore: per i libretti con saldo pari o superiore a mille euro sono innalzate al 30% le sanzioni percentuali minime , ferme restando le massime al 40%. Rimane invariata la previsione introdotta dal Dl 201/2011, che limita all’importo del saldo la sanzione per i libretti al portatore aventi saldo inferiore a tremila euro.