Antiriciclaggio: reati tributari e riciclaggio

Con Sentenza 30889 la Corte di Cassazione ha stabilito che il trasferimento di somme provenienti da omesse fatturazioni non integra il reato di riciclaggio ove non sia già stata presentata la dichiarazione fraudolenta od infedele, in quanto il riciclaggio richiede la provenienza delittuosa delle somme mentre i reati tributari comportano la presentazione della dichiarazione.

Prendiamo l’esempio di un professionista che riceva assegni dai propri clienti a fronte di prestazioni non fatturate. Se tali titoli vengono girati ad un altro soggetto che li riscuote consegnando le somme incassate in contanti al professionista, allo stesso viene contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici mentre al soggetto terzo viene imputato il riciclaggio del profitto illecito, derivante dalle violazioni fiscali penalmente rilevanti.

Il soggetto terzo, nel caso di cui si era pronunciata la Cassazione affermava l’impossibilità della configurazione del reato di riciclaggio (art.648bis Codice penale) in quanto le azioni a lui contestate, quale presunto riciclaggio, erano state effettuate anticipatamente rispetto al reato presupposto di evasione fiscale mancando così la natura delittuosa del denaro oggetto di sostituzione.

La sentenza della Corte di Cassazione evidenzia che nel nostro ordinamento è penalmente rilevante la circolazione e sostituzione del profitto illecito, dunque il presupposto del reato di riciclaggio è la necessità che la condotta riguardi beni o denaro provento di un precedente reato – in questo modo il Legislatore intende punire ogni vantaggio derivante dal compimento di un reato presupposto che consenta un incremento del patrimonio –. Il profitto dei reti tributari è la somma corrispondente all’imposta evasa, che rappresenta ai fini del reato di riciclaggio il bene o il denaro del delitto precedente. Di conseguenza, per la configurabilità del riciclaggio, è imprescindibile la consumazione del precedente reato.

Nel nostro caso, pertanto, il reato di riciclaggio non sussiste in quanto l’attività ritenuta illecita dal soggetto terzo è avvenuta prima della consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta (per la quale occorre la concreta presentazione della dichiarazione dei redditi). Per definizione il reato di riciclaggio non può essere commesso prima del reato presupposto e nel caso preso da noi in esame, il denaro ricevuto non aveva ancora il carattere di profitto illecito penalmente rilevante.

La Cassazione perciò accoglie il ricorso enunciando il principio di diritto in base al quale il riciclaggio non è configurabile nella sostituzione di somme sottratte a tassazione mediante reati dichiarativi se il termine di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata.

 

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!