Estinzione dei rapporti bancari ed informativa

Il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, modificante l’art. 23 del Dgls 231/2007 ossia il decreto antiriciclaggio) comporta a far data 17.10.2012 l’astensione dal rapporto bancario, o dall’operazione in corso, in mancanza d’informazioni. Infatti fino a ieri gli Intermediari destinatari del dlgs 231/07 che erano tenuti ad astenersi , nel momento in cui non fossero stati nelle condizioni di adempiere all’obbligo dell’adeguata verifica riguardante i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e sullo scopo e natura del rapporto , da ieri devono astenersi anche nel corso del rapporto, dell’operazione o della prestazione professionale quando non abbiano raccolto le informazioni obbligatorie o non siano comunque nella possibilità di farlo.

In pratica, se una Banca, un Professionista o Poste Italiane dovessero riscontrare mancanza o carenza di informazioni, devono chiudere il rapporto e restituire il denaro al Cliente e solamente tramite bonifico bancario su conto appositamente indicato dal Cliente stesso. Il bonifico dovrà essere accompagnato da un messaggio evidenziante l’impossibilita di effettuare l’adeguata verifica.

La norma è studiata per costringere il Cliente a fornire tutte le informazioni necessarie, in caso contrario scatta l’estinzione del rapporto.

Un problema potrebbe verificarsi qualora alcune informazioni risultino impossibili da reperire. In questo caso risulterebbe difficile restituire il denaro ai clienti sprovvisti di altro conto bancario, non potendo obbligare il Cliente ad aprire un conto bancario apposito. In più, l’art.49, comma 1, del dlgs 231 prevede che le Banche debbano consentire al propri Clienti di prelevare i loro fondi. Tutto questo suscita qualche perplessità rispetto alla nuova norma stessa.

Questa previsione è rivolta principalmente agli Intermediari finanziari i quali, per definizione, posseggono fondi dei Clienti e, dunque, non ai Professionisti. Non è escluso però, che anche i Professionisti possano trovarsi nelle condizioni di doversi “astenere” dal rapporto o dalla prestazione professionale e dover restituire del denaro a i propri clienti. Per esempio l’avvocato che assiste il cliente in operazioni immobiliari e che abbia in deposito del denaro del cliente stesso. Sicuramente, comunque, i destinatari della normativa devono attivarsi per risultarne conformi , mentre i clienti devono farlo per non incorrere in sanzioni penali a causa di “omissioni informative”.

Per ciò che riguarda le operazioni di trasferimento di contante, la norma prevede l’equiparazione degli Istituti di Pagamento a Banche, Poste ed Istituti di Moneta Elettronica. Da ieri, infatti, gli Istituti di Pagamento hanno la facoltà di permettere al propri Clienti il prelievo di denaro contante anche sopra la soglia di 999,99 euro e senza limite se non quello dell’ammontare depositato, esattamente come avviene in banca o negli uffici postali.

Anche l’apparato sanzionatorio del decreto antiriciclaggio nella parte che riguarda la violazione alle norme sul limite all’uso del denaro contante, è stato modificato. Viene infatti elevata la sanzione pecuniaria prevista per i libretti di deposito bancari/postali al portatore con saldo pari o superiori ai mille euro, che viene portata fra il 30 ed il 40% del saldo del libretto stesso a fronte di un 20% minimo attuale.

A fronte della mancata estinzione dei libretti al portatore ( con saldo superiore alla soglia) entro il 31 marzo del corrente anno, viene elevata la sanzione pecuniaria: da un minimo del 30 ad un massimo del 40%. Uguale livello sanzionatorio in caso di trasferimento di libretti al portatore qualora il cedente non proceda, nel tempo di 30 giorni, a comunicare alla banca o alle Poste i dati che identificano il cessionario, della data di accettazione di questi e della data di trasferimento.

LINEE GUIDA

L’OBBLIGO: viene rafforzato l’obbligo di “astensione” per i destinatari della normativa antiriciclaggio –banche e professionisti – qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo e raccolta informazioni su scopo e natura del rapporto o della prestazione) al momento dell’apertura del rapporto continuativo o dell’operazione o della prestazione professionale .Lo stesso vale nel caso di rapporti continuativi in essere, per le prestazioni professionali in corso di realizzazione. Se fosse impossibile l’adeguata verifica, la banca è obbligata a chiudere il rapporto e a restituire il denaro al cliente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su di un conto corrente appositamente indicato dal cliente. Il bonifico dovrà essere accompagnato da un testo nel quale si evidenzia l’impossibilità di effettuare l’adeguata verifica.

GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO: gli Istituti di pagamento sono equiparati alle Banche, alla Posta e agli Istituti di moneta elettronica. Dal 17 ottobre corrente anno gli Istituti da pagamento possono permettere ai propri clienti di effettuare operazioni di prelievo/versamento di ammontare pari o superiore a mille euro sui propri conti di pagamento, come avviene per le Banche o per gli uffici postali.

CAMBIAVALUTE: nuovo limite all’uso dei contanti: dal 2 ottobre possono effettuare le operazioni di negoziazione a fronte di mezzi di pagamento in valuta fino a 2.550,00 euro.

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