I Paesi aderenti all’Unione Europea, per ragioni di interesse pubblico, possono circoscrivere l’utilizzo del denaro contante come strumento di pagamento. Malgrado sia la Ue a detenere la competenza esclusiva sulla politica monetaria, gli Stati membri possono contemplare altri mezzi di pagamento limitando, di conseguenza, l’utilizzo del contante. Unica condizione che i Soggetti vulnerabili possano accedere agli strumenti finanziari senza oneri aggiuntivi.
Questa è la posizione dell’Avvocatura generale (C-422/1-/C-423/19) che, una volta accolta dalla Corte Ue, permetterà alle Autorità nazionali di intervenire ampiamente per consolidare gli strumenti alternativi al contante.
L’iter prese il via in Germania a seguito di un ricorso, di un singolo cittadino, contrario al pagamento tramite Bancomat o Bonifico bancario di una tassa nazionale . La Corte amministrativa federale chiese, pertanto, alla Corte Ue un chiarimento circa la competenza di ogni singolo Stato all’adozione di regolamenti che impongano pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Precisiamo che il Legislatore dell’Unione non ha mai disciplinato tutti gli aspetti giuridici riguardo l’utilizzo della moneta unica. Gli Stati, comunque, non possono disporre normative interne che portino all’abolizione completa de iure o de facto delle banconote in euro. Malgrado ciò, il Regolamento 974/98 (introduzione dell’euro) ha consentito ai singoli Stati di intervenire con limitazioni all’utilizzo del denaro contante come strumento di pagamento a condizione che le regole interne siano giustificate da motivi di interesse pubblico e che siano presenti altri strumenti legali di estinzione dei debiti pecuniari.
Le regole dell’Unione europea non prevedono un diritto assoluto al pagamento in contanti in tutti i casi (con i limiti già previsti dalle direttive Ue antiriciclaggio) in quanto il diritto all’utilizzo del contante non è tra i diritti fondamentali. Considerando che l’uso del contante può essere collegato alla realizzazione di tali diritti, deve essere garantito che sia possibile realizzarli attraverso altre forme di moneta o strumenti di pagamento differenti dal contante.