Banco BPM – Covid-19: attenzione alle regole – La definizione di “contatto stretto”


L’incalzare dell’epidemia nel Paese ci porta a chiedere a tutte/i voi una particolare attenzione al rispetto delle procedure anti COVID-19. Quelle previste nelle norme istituzionali e quelle dettate dal nostro Gruppo e specificate nell’addendum COVID-19, riportato anche nel potale intranet.

Approfittiamo per riportare di seguito la nota che specifica il concetto di “contatto stretto” previsto dal Ministero della Salute, ripresa anche nell’addendum citato:

2 – Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, per contatto stretto si intende qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di
tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Il contatto stretto è definito come una persona che:

  • vive nella stessa casa (nell’ambito lavorativo ufficio o spazi in cui sono presenti spazi comuni condivisi es. un solo bagno) del soggetto risultato positivo;
  • ha avuto un contatto fisico diretto (per esempio la stretta di mano) con il soggetto risultato positivo;
  • ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) con il soggetto risultato positivo;
  • ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia), a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti con il soggetto risultato positivo;
  • si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) in assenza di DPI idonei con il soggetto risultato positivo.

In conseguenza di quanto indicato dalla circolare ministeriale, in particolare nella rete, in caso di collega risultato positivo al COVID-19 si può ritenere che quasi esclusivamente si possano intendere “contatto stretto” tutti i colleghi della filiale (bagni condivisi, prossimità ed altri spazi in comune). In ogni caso è sempre consigliato, oltre che previsto dalle norme, che i colleghi che vengano a conoscenza di questa eventualità, contattino il medico curante e specifichino in dettaglio le condizioni di lavoro e gli ambienti interessati. L’INPS ha previsto un apposito codice (V9), tra l’altro esente da visita fiscale, che i medici curanti possono utilizzare per queste casistiche.

Vi invitiamo a non sottovalutare le casistiche individuali, come possibili sintomi di malessere ed adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, ciò a tutela vostra, della vostra famiglia e dei colleghi con i quali lavorate, oltre che della comunità intera. A questo proposito ricordiamo che sempre il Ministero della Salute ha precisato dei termini per il rientro in servizio dei “contatti stretti” asintomatici (10gg con tampone negativo al 10° giorno o 14 giorni senza necessità di tampone).

Anche per queste previsioni, vi invitiamo a non forzare i tempi di rientro. Purtroppo la positività potrebbe emergere successivamente ai primi giorni dal contatto e la vostra presenza al lavoro – oltre che illegittima – sarebbe pericolosa.

Nel caso di perplessità o dubbi inerenti le modalità applicative o eventuali possibili difformità che rilevate, i nostri RLS e le nostre RSA sono a disposizione per supportarvi nel merito.
Siamo certi che queste sollecitazioni facciano già parte delle vostre convinzioni e comportamenti e che insieme collaboreremo al meglio per superare questa ulteriore fase critica.

Milano, 29 ottobre 2020
Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM

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