L’Art. 62 del vigente CCNL ABI prevede che ogni anno vengano corrisposte a ciascun figlio o equiparato fiscalmente a carico del lavoratore le somme di seguito specificate.
L’accredito delle provvidenze non avviene in automatico.
E’ quindi necessario che tutti i lavoratori interessati presentino la domanda.
TIPOLOGIA DI STUDI |
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO |
IMPORTO PROVVIDENZE |
INTEGRAZIONE PER I FUORI RESIDENZA [1] |
TEMPI EROGAZIONE |
Scuola media inferiore (Secondaria di I grado) |
Superamento dell’anno scolastico di riferimento, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo |
Euro 74,89 |
Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento. |
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Scuola media superiore (Secondaria di II grado) |
Superamento dell’anno scolastico di riferimento, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo |
Euro 105,87 |
Euro 51,65 |
Entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento. |
Università |
Acquisizione di almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esame dell’anno accademico di riferimento. L’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso accademico
Studenti iscritti al primo anno del corso di laurea |
Euro 216,91
Euro 116,20 |
Euro 77,47
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Compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale. Liquidate entro il mese di marzo dell’anno successivo
Entro il mese di dicembre dell’anno d’iscrizione |
COSA FARE PER RICHIEDERE L’EROGAZIONE:
Far pervenire all’ufficio del personale, secondo le modalità previste dalla Circolare di Gruppo Serie Personale-Amministrazione n.204/2020 del 25/9/2020, la documentazione necessaria per rendere possibile la corresponsione delle suddette indennità (qualora le aziende non avessero adottato un apposito modello, si può utilizzare il fac-simile allegato):
• certificato rilasciato dalla segreteria della scuola nel quale si attesta l’avvenuta promozione
• per gli studenti universitari idonea documentazione che attesti l’acquisizione di almeno 40 crediti formativi nell’anno accademico e che si è ancora iscritti nella durata ordinaria del corso di laurea
• per la eventuale corresponsione della maggiorazione “fuori residenza”, dichiarazione del richiedente circa la mancanza nel luogo di residenza di scuola o università del tipo prescelto.