In data 12.11.18 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva Ue 2018/167 emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo del 23.10.18, denominata VI Direttiva Antiriciclaggio, che mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera tra le Autorità competenti più efficiente e rapida, il cui recepimento da parte dei Paesi membri dovrà avvenire entro il 3.12.20.
Il recepimento della Direttiva avrà come conseguenza un significativo cambiamento delle Normative antiriciclaggio di tutti i Paesi aderenti l’Unione, prevedendo l’introduzione di norme minime riguardanti la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di riciclaggio. Tra le principali novità si annoverano:
- Elenco unificato dei reati presupposto,
- comprendenti la criminalità informatica ed il crimine ambientale;
- Ulteriori fattispecie di riciclaggio di denaro;
- Estensione della responsabilità penale alle Persone giuridiche;
- Maggiore cooperazione internazionale per il perseguimento del riciclaggio di denaro;
- Maggiorazione delle pene;
- Requisito per la doppia incriminabilità per i seguenti 6 reati specifici:
- Associazione criminale organizzata e racket;
- Terrorismo;
- Tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- Sfruttamento sessuale (inclusi i bambini);
- Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- Corruzione.
La frequenza con la quale negli ultimi anni l’Unione europea ha emanato le Direttive Antiriciclaggio suggerisce che l’interesse per norme che proteggono l’integrità del sistema finanziario e sostengono la lotta contro il riciclaggio di denaro è sempre molto forte.
Il 7.5.20 la Commissione Europea ha pubblicato un Piano di Azione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e recepito il 10.7.20 dal Parlamento Europeo. Il documento, sommato alla già notevole normativa dell’Unione sulla lotta al riciclaggio fondata sulle tre Direttive emanate nel giro di quattro anni, avvia procedure di infrazione contro diversi Paesi membri per mancata attuazione delle Direttiva 2015/849e 2018/843; la VI Direttiva dovrà essere attuata dai Soggetti obbligati entro il 3.6.21.
Tra le principali novità si trova, innanzitutto, la previsione del monitoraggio della corretta implementazione della IV e V Direttiva da parte degli Stati membri. Al riguardo, la Commissione sta definendo uno studio sull’effettiva applicazione della IV Direttiva, da completarsi entro metà del 2021, ed i cui risultati saranno pubblicati con specifica relazione della Commissione.
Un’altra novità riguarda l’ipotesi di rendere immediatamente applicabili, sotto forma di Regolamento, le Norme europee riguardanti l’elenco dei Soggetti obbligati, i requisiti dell’Adeguata verifica della clientela, i controlli interni, la segnalazione di operazioni sospette, i meccanismi relativi all’accesso delle informazioni sui conti correnti bancari e sui titolari effettivi, contenuti nei database centralizzati ed una più armonizzata procedura di identificazione dei soggetti politicamente esposti.
La terza novità riguarda l’istituzione di un Organismo europeo di supervisione, con competenza su tutti i Settori di rischio (finanziari e non finanziari), con il compito di integrare e supportare direttamente i Sistemi di vigilanza nazionali, garantire l’applicazione armonizzata delle norme dell’Unione in materia di antiriciclaggio, assicurare un costante flusso informativo concernente le vigenti procedure di compliance e le principali lacune nel sistema ed infine intensificare il coordinamento con le Autorità di vigilanza dei Paesi terzi.
La Commissione specifica che i compiti di supervisione a livello europeo potrebbero essere affidati ad una Agenzia di nuova istituzione oppure all’Autorità Bancaria Europea. Vi è, poi, la previsione di istituire un Organismo di coordinamento e supporto al sistema delle Uif nazionali, con specifica attenzione all’individuazione di Operazioni sospette aventi una dimensione transazionale ed allo sviluppo di analisi congiunte relative a casi transfrontalieri. Nel Piano di Azione viene ipotizzato assegnare questo ruolo di supporto e coordinamento ad una Agenzia Europea già esistente, come ad esempio la Piattaforma europea delle Uif, o ad un Organismo di nuova istituzione.
Il Piano di Azione si concentra, altresì, sul rafforzamento della Cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo, mediante l’introduzione di nuove norme atte a rendere più celere l’individuazione, il sequestro e la confisca degli asset criminosi a livello europeo (Regolamento 2018/1805), l’istituzione del Centro Europeo per i reati economici e finanziari istituito presso Europol, la realizzazione di un nuovo Network operativo in materia di antiriciclaggio (Amon), che faciliterà le indagini finanziarie transfrontaliere tra le competenti Autorità ed, infine, l’Ufficio del Procuratore Europeo competente in materia di reati e frodi a danno del bilancio dell’Unione Europea(fine del 2020).
La Commissione delinea, anche, una nuova metodologia di identificazione dei Paesi terzi, aventi carenze strategiche nei rispettivi sistemi antiriciclaggio che si basa sull’interazione tra l’Unioneed il Gafi nel processo di elaborazione delle liste, sulla consultazione degli esperti nei Paesi membri e su di una maggiore interlocuzione con i Paesi terzi da svilupparsi in cooperazione con il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (Seae). Quale membro del Gafi, la Commissione continuerà a tenere conto delle raccomandazioni del Gafi per affrontare i rischi derivanti dalle operazioni che coinvolgono i Paesi terzi pur tuttavia ritenendosi legittimata nell’applicazione di misure adeguate indipendentemente dalle raccomandazioni adottate dal Gafi.
I Paesi aggiunti nella lista sono: Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamae Zimbawe. I Paesi terzi che sono stati esclusi dalla lista sono, invece: Bosnia, Etiopia, Guyana, Repubblica Democratica di Laos, Sri Lankae Tunisia.