Wistleblowing: Segnalazione di condotte illecite all’azienda
Torna all’indice – WISTLEBLOWING, “soffiare il fischietto”, nasce come strumento di lotta contro la corruzione e gli illeciti nei luoghi di lavoro.
All’interno di questo sistema il segnalatore, o segnalante, di irregolarità può rivelare o denunciare la violazione di una legge o di un regolamento o gravi situazioni di pericolo per la salute pubblica. Allo scopo di non esporre il segnalatore al rischio di ritorsioni, rivalse o azioni vessatorie il percorso di segnalazione può essere svolto anche in modalità anonima.
La nostra azienda ha previsto un solido sistema che consente di segnalare CONDOTTE inappropriate o violazioni di diritti dei lavoratori.
All’interno della Guide Line WISTLEBLOWING sono previsti tre canali per inviare la propria segnalazione.
- 1) WEBFORM ANONIMO (se attuato da dispositivo non aziendale) da compilare collegandosi all’indirizzo: https://secure.ethicpoint.eu/domain/media/it/gui/101153/index .html.
Tale sistema consente di raccontare i fatti in modo circostanziato allo scopo di far avviare all’azienda una verifica e attivare un percorso risolutivo. - 2) NON ANONIMO via email:
Canale email scrivendo all’indirizzo: concerns.co@generali.com - 3) NON ANONIMO cartaceo:
Lettera da inviare a Group Compliance – Business Integrity, piazza Cordusio 2, 20123 Milano.
Il concetto di WISTLEBLOWING è stato inserito nell’ordinamento italiano con la Legge 190/2012 per la tutela del dipendente pubblico e successivamente potenziato con Legge 179/2017 che ha introdotto la possibilità di istituire sistemi di segnalazione di illeciti anche in ambito privato.
In particolare l’art. 1 prevede che l’identità del segnalante non debba essere rivelata, l’art. 2 ne prevede la tutela attraverso i “modelli 231”, l’art.3 norma il rapporto fra il segreto d’ufficio aziendale e l’obbligo di fedeltà del dipendente e la denuncia dell’illecito da prevenire o sanzionare.
La segnalazione fatta dal lavoratore o dai lavoratori può riguardare un possibile danno agli stessi, all’azienda, ai clienti, all’interesse pubblico.
I “modelli 231” a tutela di chi segnala devono prescrivere il divieto di ritorsioni o discriminazioni, la nullità di provvedimenti di licenziamento ritorsivo o mutamento di mansioni o di altra misura organizzata con effetti negativi sul lavoro del segnalante (è onere del datore di lavoro dimostrare che non siano riconducibili alla segnalazione).
Sanzioni devono essere previste per chi violasse la tutela del segnalante come quella del segnalato nel caso di denuncia falsa originata da dolo o colpa grave.
Il lavoratore che attiva una segnalazione lo fa a beneficio e tutela della collettività e segnala all’azienda condotte che violano il MOG (modello organizzazione e gestione).
Si tratta di un percorso di denuncia recente, ancora poco conosciuto ed abbiamo pensato che fosse importante dar diffusione ad un istituto che l’azienda ha prontamente predisposto attuando il dettato normativo.
Elisabetta Masciarelli