Esecutivo Donne: Smart Working per i genitori lavoratori con un almeno un figlio minore di 14 anni in quarantena da scuola

Esecutivo Nazionale Donne

Il tema della conciliazione e della cura dei figli continua ad essere problematico nel perdurare dell’emergenza.

L’apertura delle scuole, con tempi e modalità diverse nei diversi territori, si è saldata con la fine del diritto allo smart working per i genitori, che – pur non pienamente operativo (specie nelle mansioni di front office) – ha rappresentato con tutte le sue criticità un’opzione percorribile nella complessa gestione dell’intreccio tra famiglia e lavoro in epoca Covid.

In allegato, trovate una breve sintesi delle misure di legge oggi in vigore per i genitori, che tutelano, seppur parzialmente, le sole ipotesi di quarantena dei figli disposta dall’ASL per contatti scolastici.

Restano scoperti molti aspetti (ritardi nell’apertura scolastica, orari scolastici parziali, attese dei tamponi e dei relativi esiti, solo per citare i principali) che auspichiamo possano trovare una tutela concreta nella conversione in legge del decreto così come nella contrattazione nazionale e aziendale.

Smart working per i genitori lavoratori con un almeno un figlio minore di anni 14 in quarantena da scuola

 

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,  ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio fino al 15 ottobre 2020.

Lo stesso decreto ha prorogato soltanto fino al 14 settembre 2020 (data di inizio del nuovo anno scolastico) il diritto per i genitori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali (a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore).

Il D.L. 111/2020 interviene ancora in materia e l’articolo 5 stabilisce che i genitori che lavorano e hanno figli minori di 14 anni posti in quarantena in conseguenza di contatti scolastici possano (alternativamente tra loro):

  • svolgere la prestazione di lavoro in smart working
  • in subordine (solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile), astenersi dal lavoro utilizzando un congedo per il quale è riconosciuta dall’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) è piena. 

Per finanziare i periodi di congedo è previsto un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 superato il quale l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

ART. 5 D.L. 111/2020 c. 1-6

  1. Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere  la  prestazione di  lavoro  in  modalita’  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di  prevenzione della  ASL  territorialmente  competente  a   seguito   di   contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa  non  possa essere svolta in modalita’  agile  e  comunque  in  alternativa  alla misura  di  cui  al  comma  1,  uno  dei  genitori,  alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi all’interno del plesso scolastico.
  3. Per i periodi di  congedo  fruiti  ai  sensi  del  comma  2  e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai  sensi  del  comma  6, un’indennità  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione  del  comma  2  del  medesimo  articolo.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure  di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro  titolo  l’attivita’ di lavoro in modalita’ agile o comunque non svolge  alcuna  attivita’ lavorativa, l’altro genitore non puo’ chiedere di  fruire  di  alcuna delle predette misure.
  5. Il  beneficio  di  cui  al  presente   articolo   puo’   essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
  6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS  provvede  al monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in  via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende  in  considerazione ulteriori domande.

Scarica il volantino

 

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