BPER: QUARANTENA a Scuola; le misure previste a favore dei genitori che lavorano

Il Decreto Legge n°111/2020 contiene una norma finalizzata a offrire un supporto ai genitori che lavorano qualora la/il figlia/o minore di 14 anni fosse posta/o in quarantena in conseguenza di un contatto verificatosi nella scuola.

Di seguito forniamo una sintesi di tale norma:

DESTINATARI

Genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi minori di 14 anni posti in quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

PERIODO: Periodi compresi entro il 31 dicembre 2020

MISURE (PER TUTTO O PARTE DEL PERIODO CORRISPONDENTE ALLA QUARANTENA)

  • Il D.L. prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working.
  • Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori può astenersi dal lavoro utilizzando un congedo per il quale è riconosciuta dall’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) è piena.

LIMITAZIONI

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori. Inoltre non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato, o in ferie, o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Per finanziare i periodi di congedo è previsto un limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora si delineasse il superamento di tale limite, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 CHE COSA MANCA

Una circostanza non contemplata dal decreto riguarda il caso di bambine/i sottoposti a tampone per i quali si sia ancora in attesa dell’esito del test: essi dovranno rimanere in isolamento fiduciario, ma senza che sia attualmente prevista per i genitori la possibilità di rimanere a casa ricorrendo allo smart working o al congedo indennizzato al 50%.

Inoltre il D.L. non fa riferimento ai figli disabili, rispetto ai quali la possibilità di avvalersi dei congedi durante il periodo di chiusura delle scuole era stata prevista indipendentemente dall’età del bambino/ragazzo: pertanto, per le attuali misure, varrebbe anche nel caso di figli disabili il limite dei 14 anni.

La CGIL è pertanto impegnata per ottenere un miglioramento della norma in sede di conversione in legge del decreto, e, in attesa di interventi legislativi adeguati, affinché nel settore e nelle aziende si prevedano ulteriori misure a compensazione degli attuali limiti.

Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!