Vi sarà una stretta ulteriore per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, dal 2021 tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5mila euro (oggi il limite è 15mila euro) dovranno essere comunicate ogni mese da Banche, Poste ed Intermediari finanziari all’Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia nella forma di Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (Sara). Il mancato assolvimento di questo obbligo, prevede sanzioni fino a 50mila euro. Questo è quanto contenuto nel Provvedimento Uif 25.8.20, il quale abroga il precedente Uif 23.12.13 e abbassa la soglia per le Segnalazioni fissata, ad oggi, 15mila euro.
Istituti di credito ed Intermediari finanziari aggregheranno mensilmente le operazioni effettuate dalla Clientela sulla base di una serie di codici che sono riportati nell’Allegato1 al Provvedimento e che vengono differenziati in dare ed avere per evidenziare se il flusso dei fondi è originato dal destinatario od è diretto a suo favore. Per ciascuna causale aggregata, i Destinatari dovranno indicare il numero e l’importo totale delle operazioni, inserendo informazioni sulla residenza e sull’attività economica del Cliente, sul segno monetario e la valuta dell’operazione, nonché sul punto operativo che l’ha effettuata. Per le operazioni di bonifico, dovranno essere indicati anche l’ubicazione dell’Intermediario della controparte e la residenza di quest’ultima. Si dovrà, anche, chiarire l’origine e la destinazione dei fondi in caso di rimesse di denaro con l’Estero. Resta l’obbligo di Segnalazione negativa, nel caso in cui nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione di dati aggregati.
Destinatari di questi obblighi, oltre a quelli sopra citati, sono gli Istituti di moneta elettronica, di Pagamento, le Società di intermediazione mobiliare, di Gestione del risparmio, di Investimento a capitale variabile e fisso, le Assicurazioni, le Società fiduciarie e la Cassa depositi e prestiti. Lo stesso vale anche per le loro Succursali operative nel nostro Paese, così come per Banche, Istituti di pagamento e di Moneta elettronica aventi Sede legale ed Amministrazione centrale in un altro Paese Ue e tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia.
Sono, invece, escluse, le operazioni poste in essere con i Destinatari stessi (ad esclusione delle Società fiduciarie), gli Intermediari bancari e finanziari con Sede in un Paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio, la Tesoreria provinciale dello Stato e la Banca d’Italia. Oltre ai suddetti obblighi, Banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettroniche, comprese le Succursali, saranno tenuti a segnalare anche le Operazioni occasionali senza limiti di importo. Secondo l’art.5 del Provvedimento i dati saranno trasmessi tramite il portale Infostat-Uif di Bankitalia, previa adesione al Sistema di segnalazione online.
Entro 30 giorni dall’iscrizione al relativo Albo/elenco, i Destinatari dovranno compilare il Modulo di adesione al Sistema che riporterà uno specifico referente Sara, responsabile della trasmissione dei dati aggregati. Il Referente coinciderà con il Responsabile antiriciclaggio e sarà l’interlocutore dell’Unità per tutte le questioni attinenti alle Segnalazioni. I dati dovranno essere trasmesse all’Uif entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Queste disposizioni si applicheranno a partire dalle Segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile prossimo. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l’Intermediario dovrà inviare dei dati sostitutivi. Nel caso di operazioni di cessione di Dipendenze, di Rami d’azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di Operazioni di scissione o fusione, i Destinatari potranno inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività dell’operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all’operazione stessa.
Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di trasmissione, l’Uif acquisirà i dati e le informazioni sulle operazioni anche in sede ispettiva. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporterà, infine, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 60 del dlgs 21/11/2007 n. 231, che prevede una multa variabile dai 5 ai 50 mila euro.