Proroga stato di emergenza, con particolare riferimento alle persone in condizioni di salute fragili

Lo stato di emergenza è uno strumento che attribuisce grandi poteri in presenza di circostanze straordinarie consentendo al governo e alla Protezione Civile di usare procedure più snelle per emanare e fare applicare le misure necessarie per contenere un qualche tipo di problema caratterizzato, per l’appunto, da una natura emergenziale, che sia una calamità naturale ma anche problemi diversi.

Lo stato di emergenza è ciò che ha permesso al governo di emanare le misure che definivano il lockdown senza passare per l’approvazione delle Camere (cosa che ne avrebbe rallentato l’applicazione, a seguito della discussione che si sarebbe generata e – come nella migliore tradizione della destra italiana – non si sarebbe svolta sul merito delle questioni ma avrebbe assunti toni esclusivamente demagogici), né per l’approvazione del Consiglio dei ministri, sfruttando i decreti del presidente del Consiglio (DPCM).

Lo stato di emergenza è regolato dalla legge 225 del 1992, che ha istituito il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Il Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018) all’art. 7 elenca le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, fra le quali rientrano (comma 1, lett. c) le emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Nel nostro Paese, in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministricon delibera del 31 gennaio 2020 (“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), pubblicata in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) , per la durata di 6 mesi.

Nella riunione del 29 luglio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, e ha contestualmente adottato un decreto-legge contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020.

Infatti, il nuovo decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 estende al 15 ottobre 2020 le disposizioni contenute nei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, che avevano già consentito di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

In particolare, il decreto-legge proroga i termini di una serie di misure che interessano il mondo del lavoro, della scuola e della sanità.

Fra gli interventi contenuti nel decreto di cui trattasi che crediamo possano suscitare maggior interesse possiamo citare:

1) Piano sicurezza per la scuola

Lo stato di emergenza permette al commissario Domenico Arcuri di provvedere alle misure straordinarie per la scuola, allo scopo di garantire il regolare inizio del nuovo anno scolastico a settembre con il completamento del piano di sicurezza.

Il provvedimento permetterà di acquistare tutto il materiale necessario a far ripartire in sicurezza la scuola: mascherine, gel, banchi, distanziatori di plexiglas, saltando alcuni passaggi per l’affidamento degli appalti che seguono percorsi agevolati. 

2) Blocco dei collegamenti con Paesi a rischio

Lo stato d’emergenza permette anche il blocco dei collegamenti (voli aerei, treni e altri mezzi di trasporto) per il collegamento da e per Paesi a rischio per la pandemia da Covid-19. Attualmente la lista dei Paesi non collegati all’Italia, secondo un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, comprende 16 nazioni. tra cui Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana e ha imposto l’obbligo di quarantena per chi proviene da Romania e Bulgaria.

3) Noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti

Tra le misure che usufruiscono della proroga, c’è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti. La gara per reperire una nave da 1000 posti dove sistemare gli stranieri che devono effettuare la quarantena può essere svolta con criteri di urgenza in modo da poterla avere a disposizione nel più breve tempo possibile. Anche tutte le altre scelte collegate alla gestione dei migranti soprattutto per l’emergenza sanitaria possono essere fatte seguendo iter più rapidi e snelli.

4) Piano per la sanita’

che per punti possiamo così sintetizzare:

  • il reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
  • la permanenza in servizio del personale sanitario;
  • l’assunzione di specializzandi;
  • l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;
  • il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • disposizioni per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e per facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;
  • la distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica.

5) Soccorso sanitario

Lo stato d’emergenza garantisce inoltre l’attivazione del sistema Gros che è la centrale operativa remota di soccorso sanitario per cui in mancanza di posti letto in una regione, Gros interviene per la ripartizione e il trasferimento dei pazienti in altre regioni».

6) Pagamento pensioni dilazionato

Con la conferma dello stato d’emergenza proseguirà anche per i mesi successivi ad agosto l’anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili: l’obiettivo è consentire un accesso contingentato e scaglionato presso gli uffici postali. La finestra prevista per la riscossione anticipata di agosto è dal 27 al 31 luglio. 

7) monitoraggio del ministero della Salute

Il monitoraggio settimanale effettuato dal ministero della Salute sulla base dei dati forniti dalle Regioni sarà aggiornato per tutta la durata dello stato di emergenza. Si tratta di un quadro di situazione che tiene conto di 21 indicatori e calcola l’indice di trasmissione del coronavirus — l’Rt — sulla base del numero dei nuovi contagi, dei guariti, dei deceduti ma anche e soprattutto analizzando la tenuta delle strutture sanitarie e in modo particolare i posti liberi nei reparti Covid e quelli delle terapie intensive. Il monitoraggio consente anche di gestire i focolai e di modulare le aperture e le chiusure di alcune aree del Paese. E serve a prendere misure particolari in quelle zone, prime fra tutte quelle della movida, dove più alto è il rischio che si possa avere un aumento dei casi positivi

8) Nuove zone rosse

La proroga dello stato di emergenza consente di istituire, in caso di gravi focolai, nuove “zone rosse”, ovvero totalmente confinate e chiuse agli scambi con l’esterno. 

9) Smart working

Per i dipendenti pubblici e privati si può ricorrere allo smart working fino al termine dello stato di emergenza. Quando si tornerà alla situazione ordinaria dovranno essere rivisti. La scelta di far lavorare i dipendenti da casa si è resa obbligatoria nel momento di massima criticità della pandemia per limitare i contatti tra le persone.

10) Tutele lavoratori con gravi patologie e immunodepressione

La proroga dello stato di emergenza consente di prolungare quanto previsto all’art. 74 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio) che già aveva esteso al 31 luglio 2020 la data entro la quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso altresì di certificazione rilasciata dagli competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, come già previsto dall’art. 26 comma 2° del Decreto Cura Italia.

Il medico di famiglia (medici di medicina generale) deve emettere la certificazione di malattia con codice V07 ed è tenuto a specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro.

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