Inform@fisac ottobre 2018

FASCE ORARIE MALATTIA

 

Abbiamo ricevuto diverse richieste di informazioni circa l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste dalla normativa relativa alle assenze per malattia.

Ricordiamo che il D.M. 11 gennaio 2016 ha precisato che sono esclusi da tale obbligo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati assenti per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che risultino da idonea documentazione e gli stati patologici connessi alla invalidità riconosciuta se pari o superiore al 67% . Successivamente è intervenuta l’INPS che con circolare 95 del 7 giugno 2016 ha fornito indirizzi operativi e linee guida per identificare le patologie che possono dare origine agli esoneri di cui sopra, specificando tra l’altro che “ una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in valutazione complessiva anche da un coacervo cumulato di piccole invalidità” e fornendo quindi un elenco di quelle patologie che possono determinare una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%.

E’ necessario quindi ricordare ai lavoratori che per poter essere esentati dal rispetto delle fasce orarie occorre che:

  • il motivo dell’assenza sia riconducibile alla patologia prevista negli elenchi di cui alle linee guida della circolare
  • il medico curante valorizzi il campo del certificato telematico riferito a “terapie salvavita/invalidità

Si coglie l’occasione per ribadire e riepilogare alcune regole relative alla malattia.
La certificazione medica va presentata quando l’assenza supera i tre giorni consecutivi di calendario compresi anche sabato e domenica (per esempio, da giovedì e rientro in servizio lunedì).
Ricordiamo altresì che questa è una prassi, ed è facoltà dell’azienda di chiedere la certificazione anche per le assenze di durata inferiore.

La Certificazione può essere prodotta anche da medici privati, purché riporti le generalità del lavoratore, prognosi clinica, intestazione, data di rilascio, timbro e firma del medico; non è richiesta la diagnosi, ma solo la prognosi.
In caso di rientro anticipato deve essere un medico a rettificare la precedente prognosi con una idonea certificazione che attesti l’avvenuta guarigione e non sono assolutamente ammessi autocertificazioni o liberatorie.
In caso di infortunio la prognosi certificata dal Pronto Soccorso, conferma la malattia ma va confermata dal medico curante con opportuna attestazione che prescriva i giorni di assenza.
Nel caso in cui il domicilio durante la malattia fosse diverso da quello abituale già dichiarato alla Banca, deve essere comunicato all’Ufficio Amministrazione del Personale, anche a tutela di visite ispettive sulla malattia.
La malattia intervenuta durante le ferie ne interrompe la fruizione e si trasforma in malattia. Le ferie potranno riprendere solo dietro accordo con l’azienda.

BPER mette a disposizione dei lavoratori permessi retribuiti per visite o terapie mediche per 15 ore annuali. A fronte di tali assenze dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti l’effettiva presenza presso la struttura medica e la durata dell’intervento.

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