Inform@fisac ottobre 2018

CONOSCIAMO IL NOSTRO CONTRATTO: ACCORDO PREMORIENZA E INABILITA’ PERMANENTE

 

  • a decorrere dall’ 1/1/2008, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte o per inabilità permanente del dipendente in servizio iscritto alla sezione B del Fondo pensione per il Personale della Bper, per cause non dipendenti da infortunio, la Banca riconosce agli aventi diritto un indennizzo di € 2.582,28 per ogni anno o frazione d’anno mancante al raggiungimento dei limiti di eta che danno diritto alla pensione di vecchiaia del dipendente stesso con un massimo di € 51.645,69;
  • nel caso di morte del dipendente l’indennizzo di cui al punto 1 viene riconosciuto esclusivamente al coniuge, purché non sia legalmente separato 0 divorziato, ovvero ad altri famigliari fiscalmente a carico al momento della risoluzione del rapporto;
  • la scadenza del presente accordo coincide con la scadenza del Fondo pensione per il personale della Bper, attualmente fissata a1 31/12/2100, salvo proroga o anticipato scioglimento del Fondo suddetto nei termini di legge
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