Inform@fisac ottobre 2018

 

CONOSCIAMO IL NOSTRO CONTRATTO: LO STRAORDINARIO

 

Il lavoro straordinario è retribuito attraverso la maggiorazione della
paga oraria:

  • giorni feriali = maggiorazione del 25%
  • sabato = maggiorazione del 30%
  • domenica = maggiorazione del 25% + riposo compensativo
  • festività infrasettimanali = opzione tra maggiorazione del 30% e riposo compensativo
  • da h. 22 alle 6 (giorni feriali) = maggiorazione del 55%
  • da h. 22 alle 6 (giorni festivi) = maggiorazione del 65%

La paga oraria si calcola dividendo il 90,66% di un dodicesimo della retribuzione annua (nelle voci sotto elencate) per un divisore fisso.
Fanno parte della retribuzione valida per il calcolo le seguenti voci: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, 13a mensilità e, se percepiti, assegno di anzianità, assegno integrativo, assegno di equivalente importo, assegno individuale ex accordo 25/7/01, indennità di turno diurno, indennità per lavoro in locali sotterranei.

Il divisore è determinato moltiplicando l’orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto, cioè:
37,5 x 52 : 12 = 160.
Perciò la paga oraria è = paga mensile : 160.

Il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto nel mese successivo a quello in cui viene effettuato; eventuali reclami devono essere presentati entro 12 mesi. E’ soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali, mentre non concorre alla determinazione del TFR e al versamento ai fondi di previdenza complementare.

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