BPER: donazioni di denaro tra familiari, versamento sul conto corrente e causale

 

Spesso capita ai colleghi la richiesta di operazioni per donazioni di somme di denaro tra parenti (in particolare tra genitori e figli o moglie e marito); al di là dei possibili problemi con il fisco cui si può andare incontro nel caso in cui tali operazioni non vengano eseguite correttamente, esaminiamo la concreta modalità del bonifico bancario (quella che è anche la più sicura dal punto di vista fiscale) e, in particolare, concentriamoci sulla causale da utilizzare all’atto del versamento delle somme dal conto del donante a quello del donatario.

Il bonifico bancario può essere utilizzato quando si tratta di cifre di modesto importo (da valutarsi in relazione alle condizioni economiche del donante). Se, al contrario, la donazione non è di modico valore (si pensi a un conto di un pensionato di soli 10mila euro, ma contenente tutti i risparmi dell’uomo), è necessario prima recarsi dal notaio e formalizzare il tutto con l’atto pubblico alla presenza di due testimoni; solo successivamente si potrà eseguire il bonifico indicando come causale “atto di donazione del …. registrato in data …. n. … ”.

Se manca la forma dell’atto pubblico, il versamento del denaro da un conto a un altro – pur corretto e limpido da un punto di vista fiscale – sarà nullo per il diritto civile. Ciò implica che le parti non dovranno di certo temere un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate ma, comunque, l’operazione potrebbe essere impugnata da un controinteressato (si pensi un creditore o un parente).

Se, invece, la donazione ha oggetto un importo di modico valore è sufficiente il solo bonifico, non essendo necessario, almeno dal punto di vista civilistico, neanche la scrittura privata (sebbene la stessa sia sempre consigliabile per evitare problemi con il fisco, vedi articolo “Prestito tra familiari: contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate la scrittura da firmare”).

In tal caso, fermo restando che per la causale del bonifico non esistono formule prestabilite dalla legge, si potrebbe indicare, a giustificazione del trasferimento della somma di denaro da un conto a un altro, la dicitura “Regalo papà”, “Regalo mamma”, “Regalo zia”, ecc.

Si suggerisce di usare termini generici e non troppo specifici dal punto di vista giuridico (donazione, liberalità, ecc.) e, inoltre, di specificare il grado di parentela del soggetto donante (appunto, “papà”, “mamma”, “zia”, ecc.).

Problemi potrebbero sorgere quando la parentela è particolarmente labile o, addirittura, inesistente. In tal caso, infatti, il fisco non poche volte è arrivato a sospettare la sussistenza di una prestazione lavorativa non fatturata. Per superare la questione, potrebbe essere opportuno indicare, nella causale del bonifico, anche il pretesto della donazione, ossia un evento come “matrimonio”, “compleanno”, ecc.
Sempre meglio non indicare che la donazione è un “gesto di riconoscenza” per una determinata attività o opera svolta (diversamente potrebbe essere inquadrato come corrispettivo); se così dovesse essere, sarebbe più opportuno cercare di far coincidere il momento della donazione con uno dei predetti eventi, onde dare maggiore credibilità all’operazione.

In alternativa alla donazione, quando la ragione del bonifico è un prestito, si può indicare come causale la dicitura “Prestito infruttifero del…”, facendo riferimento alla data della scrittura privata con cui le parti hanno convenuto la restituzione della somma. Si consiglia la registrazione di tale contratto. Per la formula della scrittura leggi “Prestito tra familiari: contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate la scrittura da firmare”.

In ogni caso in presenza di tali operazioni è sempre preferibile effettuare l’adeguata verifica del cliente che esegue l’operazione chiedendo eventuali copie di atti, certificati di matrimonio, ecc. ai fini anche di una corretta operatività sull’antiriciclaggio.

fonte: La legge per tutti

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