Inform@fisac gennaio 2019

ANTIRICICLAGGIO: ESTINZIONE DEI LIBRETTI AL PORTATORE

 

La decisione di far cessare la validità dei libretti al portatore risale al 4 luglio del 2017.
Malgrado il tempo passato non si ha ancora conoscenza di quanto ammonti il loro numero, non ci sono dati per  quelli emessi dalle banche mentre per quelli postali (dati presi dal Bilancio della Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce i fondi della raccolta postale) l’importo complessivo era di 33 milioni di euro nel 2017. Sette milioni in meno
rispetto all’anno precedente, mentre nel 2007 vi era un ammontare complessivo per 528 milioni di euro.

Dall’entrata in vigore del Dlgs. 90/2017 (attuativo della IV Direttiva europea antiriciclaggio) si possono emettere solo libretti nominativi. Rimane tempo, dunque, fino al 31 dicembre 2018 per estinguere i libretti al portatore o per trasferire gli importi su un libretto nominativo o su un conto corrente. Ricordiamo che l’importo massimo per i libretti al portatore era già stato fissato a 999,99 euro e che gli stessi non potevano più essere trasferiti (obbligo per Banche e Poste Italiane –da parte del Mef- di richiamarne i possessori alla loro estinzione alla prima occasione utile). A parte coloro che si sono dimenticati di possederne uno, tutti i titolari di libretti al portatore dovrebbero essere a conoscenza di tale obbligo.

Ricordiamo che la costituzione di un libretto al portatore (salvo finalità criminose) aveva lo scopo di gestire piccoli depositi di denaro e di depositi cauzionali nei contratti di locazione (con la convinzione del locatore di non dover corrispondere gli interessi legali sul deposito non costituito in denaro contante ma di un surrogato di analogo valore). Dunque non dovrebbero essere molti i libretti al portatore ancora in circolazione, salvo quelli costituiti da somme significativamente nulle e non estinti a causa dei costi di estinzione superiori a quelli del valore del libretto stesso.

Gli obblighi di estinzione, però, sono accompagnati da sanzioni per chi non ne adempie l’obbligo. Per i libretti al portatore trasferiti (proibito dal 4 luglio 2017) o non estinti (entro il 31 dicembre 2018) le Banche e Poste Italiane non potranno più effettuare movimentazioni (rimanendo comunque in essere l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore) e saranno obbligate ad effettuare una comunicazione al Mef, il quale applicherà al portatore del libretto una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

Per estinguere un libretto al portatore bisogna recarsi in Banca od in Posta con un Documento d’Identità in corso di validità e con il libretto cartaceo. Il libretto al portatore non entra nell’asse ereditario dunque, in caso di intestazione ad una persona defunta, gli eredi dovranno procedere loro con l’estinzione. Per i depositi cauzionali si potrà versare l’importo sul conto corrente del locatore, che produce gli interessi legali per l’inquilino dello 0,3% annuo.

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