LAVORATRICI IN GRAVIDANZA: SICUREZZA E PREVENZIONE
Le norme in materia ed in particolare il Dlgs 151/2001 prevedono una serie di rischi da valutare ed evitare alle lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
Ti segnaliamo sinteticamente le casistiche:
- mobilità interna/esterna: uso delle scale solo per emergenze e malfunzionamento ascensori; tragitto casa-lavoro ridotto al minimo, anche con avvicinamento alla sede più vicina; eventuale adibizione temporanea ad altra mansione se quella ordinaria prevede frequenti spostamenti fuori sede, etc…
- strutture/ambienti di lavoro: posture adeguata alle necessità della lavoratrice, in piedi per massimo la metà del turno o di meno se necessario, incremento delle pause per alternanza posizione seduta/eretta, divieto di utilizzo scale portatili, di movimentazione manuale dei carichi, di apertura/chiusura mezzi forti, di esposizione al Radon, etc…
- lavoro in solitario: divieto di frequentazione di locali isolati (archivi, caveau, etc…) e di svolgimento del lavoro e/o di permanenza sul luogo di lavoro in solitudine, etc…
- rapina e aggressione: eventuale trasferimento in luogo di lavoro valutato a minor rischio, etc…
- stress: conseguente alle condizioni di lavoro fisiche o organizzative (rumore, carichi di lavoro, microclima, etc…) che possono generare situazioni di possibile nocività. Rimuovere le cause o individuare misure idonee.
Le previsioni si attivano dal momento della comunicazione dello stato di gravidanza all’azienda. Nei casi in cui non sia possibile applicare misure idonee di prevenzione può essere disposta l’astensione obbligatoria al 6° mese di gestazione.
Art.12 (151/2001) Qualora i risultati della valutazione ……………….. rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
Nell’ambito della prevenzione ricorda che hai diritto:
- “Art. 6 (151/2001) con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale…”
- Art. 14 (151/2001) … a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro”.