Inform@fisac gennaio 2019

ATTENZIONE ALLE RAPINE CON DESTREZZA

 

Abbiamo avuto notizia che, negli ultimi mesi, alcuni sportelli bancari della nostra provincia, sono stati oggetto di eventi criminosi con medesimo “modus operandi”.
In particolare, vengono prese di mira le filiali presidiate da un numero esiguo di impiegati (due/tre persone); la tecnica usata per portare a termine la rapina è la seguente: i malviventi agiscono normalmente in più individui (di solito tre persone) che entrano in azione contemporaneamente.
Alcuni di loro si occupano di distrarre gli impiegati presenti (ad esempio attirandoli all’esterno con finti problemi al bancomat, chiedendo informazioni sull’apertura di nuovi rapporti etc..) mentre uno, approfittando del momento di distrazione, si impossessa del denaro presente in cassa.
Riteniamo utile avvisare tutti i colleghi di prestare la massima attenzione in caso riscontrino comportamenti simili a quanto sopra descritto, in particolar modo se in filiali “piccole”, ribadiamo l’assoluta necessità di attenersi alle norme (procedure operative di sicurezza) dettate dalla banca, e in particola modo, di non lasciare mai incustoditi i valori (conservare il contante nei mezzi forti, custodire le chiavi non lasciandole nel mezzoforte, verifica del contante consegnato dal portavalori, bussole attivate su apertura manuale, attento e continuo sfollamento del contante in eccedenza).
Quanto sopra anche a tutela del collega stesso, al fine di evitare eventuali contestazioni disciplinari (“cornuto e
mazziato”!).
Si ricorda inoltre, l’importanza della funzione di protezione dal rischio rapina, specifico della nostra attività bancaria, data dagli apprestamenti/presidi di sicurezza attivi/passivi (bussole/metaldetector/riconoscimento facciale) predisposti dall’Azienda, la cui piena funzionalità (guasto/malfunzionamento ma anche disattivazione) è sotto la responsabilità del Preposto alla Sicurezza designato (di norma il Responsabile della U.O.) a protezione dei dipendenti dal pericolo.
Oltre al richiamato rispetto delle normative di sicurezza interne, a scopo in formativo e non allarmistico, si
riportano gli articoli 19 (Obblighi del Preposto) e 20 (obblighi dei Lavoratori) del D. Lgs 81/08 Testo Unico sulla
Salute e Sicurezza sul Lavoro che ci competono:

Art. 19 Obblighi del Preposto

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  1. Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori , dei loro obblighi di legge , nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
  2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  3. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Art. 56 Sanzioni per il preposto

Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

  1. Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,73 a 1.340,19 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
  2. Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 223,36 a 893,46 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1 lettere b), d) e g).

Art.20 Obblighi dei lavoratori

  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
  2. sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  3. I lavoratori devono in particolare:
    a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
    c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
    d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
    e. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità
    e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    f. Non rimuovere o modificare senza autorizzante i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
    h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
    i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente
  4. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Pagina successiva
    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!